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Quando le clausole vessatorie non richiedono la doppia sottoscrizione |
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Scritto da Avv. Juri Rudi
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La semplice circostanza che una qualsiasi clausola contrattuale abbia natura onerosa o "vessatoria" secondo l'elencazione di cui all'art. 1341 c.c. non è di per sè sufficiente a fondare l'esigenza della specifica approvazione scritta (c.d. "doppia firma") prevista dalla predetta norma, essendo altresì necessario che la clausola stessa acceda ad un contratto predisposto per regolare una serie indeterminata di rapporti negoziali di quel tipo, cioè si versi in ipotesi di "condizioni generali di contratto" (Nella specie trattavasi di clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto non specificamente sottoscritta).
Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1477 del 21 settembre 2011
NOTA: In senso conforme, Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., sentenza n. 831 del 21 maggio 2008.
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Sulle controversie in materia di igiene ambientale decidono le commissioni tributarie |
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Scritto da Avv. Juri Rudi
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Le controversie in materia di tasse d'igiene ambientale sono devolute alle commissioni tributarie, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Nella specie, l'utente contestava avanti al Tribunale la debenza del canone per il servizio idrico e lo smaltimento dei rifiuti urbani).
Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1472 del 20 settembre 2011
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L'ammonimento d'ufficio al genitore inadempiente |
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Scritto da Avv. Juri Rudi
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La sanzione dell'ammonimento ex art. 709 ter cpc può essere comminata, anche officiosamente, in ogni controversia sulle questioni economiche e sulle modalità del mantenimento della prole (Nel caso di specie, l'inadempienza del genitore nei confronti della prole emergeva nel corso del procedimento di modifica delle condizioni economiche di divorzio instaurato dal genitore stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il Tribunale ha disposto d'ufficio la sanzione dell'ammonimento).
Tribunale di Modena (pres. D'Orazi O., rel. Pagliani G.), decreto del 18-20 gennaio 2012
NOTA: In tema di procedimento ex art. 709 ter cpc cfr. pure: - Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 3 luglio 2008; - Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 22 novembre 2007; - Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 29 Gennaio 2007; - Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 7 aprile 2006.
Riff. Normativi: Art. 709 ter cpc: Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. [I]. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. [II]. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. [III]. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
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Mantenimento della prole: la dichiarazione dei redditi non vincola il Giudice |
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Scritto da Avv. Juri Rudi
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Nella determinazione dell'assegno di mantenimento (anche in sede di sua eventuale revisione), il Giudice può prescindere dalla dichiarazione dei redditi del soggetto obbligato, ove l'effettiva situazione patrimoniale dello stesso appaia ictu oculi diversa da come formalmente rappresentata al Fisco, senza necessità di disporre particolari indagini tributarie (Nella specie, il genitore obbligato al mantenimento ne chiedeva la riduzione adducendo un proprio stato di indigenza sulla base della dichiarazione dei redditi. Accertato, però, che da diversi anni amministrava due società commerciali e che sosteneva esborsi superiori al triplo del guadagno dichiarato, il Tribunale ha rigettato la domanda).
Tribunale di Modena (pres. D'Orazi O., rel. Pagliani G.), decreto del 20 gennaio 2012
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I presupposti per la modifica dell'assegno di mantenimento |
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Scritto da Avv. Juri Rudi
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In sede di revisione dell'assegno di mantenimento, il Giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Tribunale di Modena (pres. D'Orazi O., rel. Pagliani G.), decreto del 20 gennaio 2012
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La modifica dell'assegno di mentenimento |
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Scritto da Avv. Juri Rudi
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In tema di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi (art. 156 c.c., 710 e 711 c.p.c.), non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o contrazione di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche.
Tribunale di Modena (pres. D'Orazi O., rel. Pagliani G.), decreto del 20 gennaio 2012
NOTA: In senso conforme: - Tribunale di Modena (pres. D'Orazi O., rel. Pagliani G.), decreto del 16 marzo 2011; - Tribunale di Modena (Pres. Stanzani G., Rel. Pagliani G.), decreto del 29 dicembre 2008; - Tribunale di Modena, decreto del 20 ottobre 2010; - Tribunale di Modena, decreto del 3 febbraio 2010; - Tribunale di Modena, decreto del 20 maggio 2009; - Tribunale di Modena, decreto del 29 dicembre 2008.
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Il contributo è dovuto anche se il Consorzio non prova l'utilità della sua attività |
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Scritto da Avv. Fausta Brighenti
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In presenza di un Piano di classifica e di Riparto legittimamente adottati e non impugnati, non grava sul Consorzio di bonifica – ente impositore dei contributi consortili – provare i benefici di bonifica arrecati agli immobili ricompresi nell'ambito territoriale del Consorzio stesso.
Commissione Tributaria Provinciale di Modena, sez. II (pres. e rel. Pederiali), 25 febbraio 2011, n. 59
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