Fantadiritto (ovvero, le norme giuridiche candidamente disapplicate)

[estremi]

Raccolta breve (e, ovviamente, senza pretese di completezza) delle norme giuridiche candidamente disapplicate, nonostante l’altrettanto candida illegittimità della consuetudo contra legem (l’art. 1 preleggi è, pertanto, la norma giuridica pre-disapplicata prima di ogni altra disapplicazione).

Costituzione:

Codice civile:

  • art. 2671: la trascrizione delle sentenze nei registri immobiliari deve avvenire d’ufficio, a cura (e spese: art. 2670) dei cancellieri.

 

 

Per segnalazioni, qui (#fantadiritto)

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