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Residualità del ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc

Tags: ***2007 | Art. 700 cpc | Procedimento cautelare

  
Martedì 22 Aprile 2008 18:38
- L'art. 2378, co. 3, c.c. (che, in materia di s.p.a., disciplina la sospensione cautelare dell'esecuzione della deliberazione consiliare) è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, rispetto alle quali risulta pertanto inammissibile la tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., stante il carattere residuale di questa rispetto agli strumenti tipici previsti dalla legge.
- L'istanza cautelare ante causam è inammissibile e deve quindi rigettarsi ove non contenga l'indicazione della causa di merito(*).
Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 20 giugno 2007

(*)NOTA:
In arg. cfr. pure Trib. Modena, Giud. Dott. Masoni R., 26 aprile 2006, secondo cui “Sulla scia della modifiche introdotte dal nuovo rito societario (art. 23, co. 1, d.lg. 5/2003), nel sistema processuale innovato dal c.d. rito "competitivo" (d.l. n. 35/2005) la strumentalità della cautela al merito è stata attenuata, non essendo più doverosa, ma solo facoltativa, l'instaurazione del relativo giudizio di merito (art. 669 octies, co. 6, c.p.c.). Ciononostante, l'indicazione della domanda di merito sottesa alla cautela è tuttora doverosa, anche agli effetti dell'individuazione della competenza per territorio e materia del giudice adito (art. 669 ter c.p.c.), sicché deve rigettarsi per nullità, senza necessità di fissazione d'udienza, il ricorso ex art. 700 c.p.c. che non indichi quale sarà la futura causa di merito ritenuta strumentale alla richiesta d'urgenza, ferma restando la possibilità di ripresentare il ricorso d'urgenza emendato dal vizio che lo inficia (art. 669 septies, co. 1, c.p.c.).

 

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