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L'interposizione fittizia e reale di persona

Tags: Art. 1414 cc | Art. 2932 cc | Simulazione

  
Lunedì 08 Febbraio 2010 08:49
In materia di interposizione soggettiva nei negozi giuridici, esistono due fattispecie chiaramente distinte fra loro:
a) l'interposizione fittizia, che partecipa del fenomeno della simulazione negoziale, che si ha quando colui che figura quale contraente in realtà agisce quale prestanome di altri, cui gli effetti del contratto sono ab initio destinati. In tal caso l'interposto può tutelarsi con l'azione di simulazione relativa, onde ottenere il riversamento degli effetti contrattuale in capo a sè, secondo il paradigma ed alle condizioni previste dall'art. 1414 co. 2 cc;
b) l'interposizione reale, estranea al fenomeno della simulazione, ove l'interposto, d'accordo con l'interponente, contatta il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto,salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponenente, che può dunque esercitare l'azione prevista dall'art. 2932 cc in caso di inadempimento dell'interposto.
Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., sentenza n. 1806 del 3 dicembre 2009

 

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