Studio Legale Rudi

Gli obblighi a carico del venditore

Tags: Compravendita

  
Martedì 09 Marzo 2010 13:11
In tema di compravendita, la fondamentale obbligazione del venditore di consegnare la cosa al compratore, assicurandogliene il godimento, ex art. 1476 cc, è correlata a particolari garanzie, le quali -riguardanti o l'appartenenza della cosa al venditore (artt. 1478 e 1480 cc) o l'inesistenza su di essa di garanzie reali o di altri vincoli (art. 1482 cc) o l'esclusione di oneri o di diritti reali o personali a favore di terzi (art. 1489 cc) ovvero l'immunità da vizi (art. 1490 cc) o la corrispondenza con le qualità promesse iniziali (art. 1497 cc)- sono volte ad assicurare al compratore, per l'ineliminabile esigenza della normalità degli scambi, il pieno godimento della cosa compravenduta, senza menomazioni e senza pericolo di perdita, totale od anche solo parziale.
Trib. Modena, Giud. Dott. Di Pasquale R., sentenza n. 1 del 5 gennaio 2010
 

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