| Il vincolo di inedificabilità non conosciuto dall'acquirente |
| Mercoledì 10 Marzo 2010 10:12 | |
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Il vincolo di inedificabilità gravante su un immobile ha efficacia si presume conosciuto erga omnes ove imposto dalla Legge o da un atto avente portata normativa come il piano regolatore; quando invece detto vincolo risulti imposto da uno specifico provvedimento amministrativo avente carattere particolare, la conoscenza di tale inedificabilità può presumersi solo da parte del proprietario del bene ma non anche da parte del compratire, il quale può quindi far valere dei confronti del venditore l'obbligo di garanzia derivante dall'art. 1489 cc, ossia risoluzione del contratto o riduzione del prezzo ed in ogni caso il risarcimento del danno (Nel caso di specie, l'area cortiliva antistante un capannone, acquistata come libera, aveva in realtà un vincolo di destinazione a parcheggio pubblico e ad area verde, in forza di una concessione edilizia).
Trib. Modena, Giud. Dott. Di Pasquale R., sentenza n. 1 del 5 gennaio 2010 |
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