| Opposizione a precetto |
Tags: ***2003 | Atto di precetto | Opposizione a precetto
| Martedì 15 Aprile 2008 16:36 | |
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L'opposizione a precetto può configurare sia opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) a seconda che - rispettivamente - il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta, ovvero ne chieda la nullità per vizi formali: in quest'ultimo caso, qualora l'opposizione sia accolta, il precetto deve essere rinnovato; nel primo caso, invece, l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto stesso, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta. Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., 20 giugno 2003
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