§ 1. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Com’è noto, secondo l’art. 2947, co. 2, c.c., “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, il diritto si prescrive in due anni”.
A tal proposito si è ritenuto che la menzionata prescrizione biennale “contempla tutte le ipotesi di danni prodotti da fatto illecito di una persona che circola con un veicolo, senza che si debba avere riguardo né alla situazione giuridica nella quale può trovarsi il danneggiato (persona trasportata o terzo[1]) nei confronti della circolazione del veicolo danneggiante, né alla causa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l’ipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto illecito che sia strettamente connesso alla circolazione del veicolo”[2].[...]