Sentenza telematica e termine lungo per l’impugnazione: il dies a quo della pubblicazione della sentenza

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Aggiornamento del 15 febbraio 2015.

Il principio espresso dalla Cassazione (v. in calce), secondo cui il termine lungo per l’impugnazione della sentenza decorrerebbe dalla data di deposito della sentenza stessa da parte del giudice, è stato corretto dalla Consulta, che – dando una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 133 cpc – ha appunto affermato che l’attività del Cancelliere rimane tuttora imprescindibile ai fini della conoscibilità erga omnes del provvedimento, sicché il termine lungo non può che decorrere da tale data, giacché – diversamente – un ritardo del Cancelliere nella pubblicazione della sentenza “inciderebbe sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini” (Corte Costituzionale, sentenza 22 gennaio 2015 n. 3).

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A norma dell’art. 133 cod. proc. civ. la consegna dell’originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art. 133 cod. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva, e se sulla sentenza sono stati apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ. (Presidente Adamo – Relatore Chiarini), sentenza. n. 13794 del 2 agosto 2012

Cfr. pure:
– Circolare n. 83/2012 del Presidente del Tribunale di Bologna

Fonti:
Ordine Avvocati Bologna