Il “deposito” degli atti di causa mediante notifica telematica all’avversario?

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Ho letto con molto interesse questo articolo, secondo cui il deposito delle memorie di causa potrebbe effettuarsi mediante notifica degli atti stessi alla controparte, e precisamente:

l’avvocato autorizzato alle notifiche in proprio potrà semplicemente notificare la memoria via PEC al collega di controparte a norma dell’art. 170 c.p.c. ultimo comma per poi depositare in tutta tranquillità “il cartaceo” alla prima occasione (magari in udienza).

A mio modesto avviso, tuttavia, la tesi non può essere (purtroppo) condivisa.

L’art. 170 cpc, infatti, si riferisce espressamente alle “notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento” (che devono farsi al procuratore costituito, eventualmente mediante notifica), e non anche al deposito degli atti di parte in corso di causa, che deve pur sempre effettuarsi in cancelleria e deve appunto trattarsi di un “deposito” (cfr. artt. 183 co. 6, 190 co. 1 cpc) entro ben precisi termini.

Si tratta quindi di attività distinte (cfr. art. 87 disp.att.cpc) ed aventi peraltro finalità diverse: una è il deposito dell’atto in Cancelleria; l’altra è la comunicazione del deposito stesso alla controparte (che, ex art. 170 cpc, si fa generalmente mediante il deposito in cancelleria di una copia ulteriore, di solito denominata “copia scambio”, “copia per collega avversario” ecc., oppure -ma molto più raramente perché antieconomico prima della PEC- attraverso la notifica).

In altri termini, se è vero che la comunicazione all’avversario può farsi mediante deposito in Cancelleria (o notifica), non vale però l’inverso, cioè il deposito dell’atto in Cancelleria non può farsi mediante la mera comunicazione dell’atto stesso all’avversario.

In definitiva, ritengo che la notifica (tradizionale o telematica) delle memorie di causa al collega avversario non sia equiparabile al deposito dell’atto stesso in cancelleria, ed è quindi attività non idonea all’osservanza dei termini processuali previsti a pena di decadenza.