“Comunicazione” telematica di Cancelleria e termine breve per l’impugnazione

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Avvertenza:
A scanso di equivoci, si precisa che la tesi di cui appresso nel testo non viene presentata per sostenerne la bontà, ma solo al fine di segnalarne la sostenibilità in diritto e quindi le pericolose conseguenze ad essa connesse, le quali ovviamente non possono essere respinte o -peggio- ignorate solo perché spiacevoli.
Come auspicato in calce a questo stesso articolo, l’approccio preferibile -e che qui si intende stimolare- sarebbe pertanto quello di affrontare il problema interpretativo (e risolverlo) anziché obliarlo credendo di fare il bene del PCT e dei Colleghi.

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Modificando l’art. 133 co. 2 cpc, il DL “Orlando” n. 90/2014 (art. 45) dispone che la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto la sentenza, non è più limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa.

Tale comunicazione di cancelleria comporta il decorso del termine breve per l’impugnazione del provvedimento?

Ebbene:

1) per espressa previsione legislativa (art. 16 DL n. 179/2012), la cancelleria effettua, ora, non solo comunicazioni ma anche notificazioni;

2) per nozione istituzionale, la differenza tra comunicazione e notificazione è la seguente: “la comunicazione serve a render succintamente noti fatti ovvero l’avvenuta emissione di provvedimenti, mentre la notificazione svolge la funzione di portare a conoscenza atti, nella loro integrità” ((Natalino Irti, Comunicazioni e notificazioni, Dizionario di diritto privato.));

3) pertanto, la cancelleria, nel momento in cui porta formalmente a conoscenza del destinatario la sentenza integrale del giudice, effettua una notificazione. Ciò trova espressa conferma proprio nella PEC stessa inviata dalla Cancelleria, la quale reca come oggetto “Tribunale di XXX Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012″, e nel corpo del messaggio riporta la dicitura “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL’ART 16 DEL D.L. 179/2012. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI. La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012″;

4) ai sensi dell’art. 326 cpc, la predetta notifica, in quanto tale, potrebbe essere ritenuta idonea al decorso del termine breve per l’impugnazione, come già avviene in tutti i casi in cui il provvedimento sia notificato in versione integrale ((Cfr., ad es., Tribunale di Modena (Gentili C.), sentenza n. 1799 del 2 dicembre 2009Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 224 del 3/3/2014.)), a nulla rilevando -peraltro- l’inciso “su istanza di parte” di cui all’art. 285 cpc ((Cassazione civile, sez. I, 30/08/2001, n. 11341; Cassazione civile, sez. I, 14/06/2001, n. 8045; contra, Cassazione civile, sez. I, 07/05/2003, n. 6924. In proposito, si consideri che la citata giurisprudenza si riferisce al procedimento di cui alla L. n. 289/81, ma ciò non è purtroppo sufficiente ad escludere senz’altro che essa affermi un principio generale applicabile a tutti i casi in cui la cancelleria provveda alla notifica del provvedimento in versione integrale: ipotesi, questa, del tutto nuova nel procedimento civile, proprio alla luce delle novità introdotte dal PCT, con conseguente impossibilità di far troppo affidamento a quella dottrina e giurisprudenza -formatasi in periodo anteriore- lapidariamente convinta che il termine breve sia senz’altro da ricondurre ad una notifica “di parte”.));

5) il termine lungo di sei mesi per l’impugnazione (art. 327 cpc) decorre invece dalla pubblicazione della sentenza, o, per meglio dire, dal deposito della sentenza stessa da parte del giudice, come precisato dalla Suprema Corte ((Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ. (Presidente Adamo – Relatore Chiarini), sentenza. n. 13794 del 2 agosto 2012.)).

Pertanto, al quesito di cui sopra potrebbe darsi risposta affermativa.

La tesi qui ritenuta quantomeno possibile (ma di certo non auspicata) sembra ora trovare conforto nella Circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, secondo cui “l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini per l’impugnazione”.
Poiché, com’è noto (cfr. nota 4), il decorso del termine lungo prescinde dalla comunicazione di Cancelleria, la predetta circolare non può che far riferimento al termine breve.

Al fine di evitare possibili decadenze, sarebbe quindi opportuno che gli accennati dubbi interpretativi venissero risolti al più presto, magari già in sede di conversione del DL “Orlando”, ovviamente nel senso di escludere espressamente che la predetta comunicazione (rectius, notificazione) di Cancelleria faccia decorrere il termine breve ai fini dell’impugnazione, così da prevenire a monte (aberranti) interpretazioni dagli effetti assolutamente devastanti.

Tale auspicio è peraltro condiviso dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, che ha infatti chiesto un immediato intervento chiarificatore già in sede di conversione del DL Orlando cit. ((Cfr. questo documento, pagg. 6 e 7.)). La predetta richiesta di chiarimento espresso è stata fatta propria anche dalla Commissione Giustizia della Camera, che sul punto si è infatti espressa adesivamente con proprio parere motivato. Dello stesso avviso si sono infine dichiarati l’AIGA, gli Osservatori della Giustizia Civile e il CSM.

Tali istanze sono state accolte: la Legge di conversione del DL Orlando ha infatti espressamente previsto che la comunicazione (rectius, notificazione) di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare, come segnalato in questo articolo.

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