La responsabilità per i danni causati dal riflusso dalla fognatura pubblica è del condominio (da ripartirsi poi tra i condòmini in base ai millesimi), ove dipenda dalla mancanza di dispositivi antirigurgito. Cassazione civile, sentenza n. 477/1988
La responsabilità per i danni causati dal riflusso dalla fognatura pubblica è del condominio (da ripartirsi poi tra i condòmini in base ai millesimi), ove dipenda dalla mancanza di dispositivi antirigurgito. Cassazione civile, sentenza n. 477/1988
Le spese per l’installazione di videocitofoni sono a carico, in parti uguali (e non in base ai millesimi o all’uso), dei soli condòmini favorevoli ed interessati ad essa.