Eccezione d'inadempimento e preclusioni processuali

L’exceptio inadimpleti contractus (art. 1460 cc), in quanto eccezione non rilevabile d’ufficio, deve essere sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata (art. 167 cpc), ossia almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione (art. 166 cpc), a pena di decadenza.

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