Il consenso per trattamenti medico-chirurgici recanti potenziali pericoli per la salute del paziente può essere raccolta anche oralmente, senza la necessità di atto scritto. Tribunale Monza, sez. I, 14 dicembre 2004
Il consenso per trattamenti medico-chirurgici recanti potenziali pericoli per la salute del paziente può essere raccolta anche oralmente, senza la necessità di atto scritto. Tribunale Monza, sez. I, 14 dicembre 2004
La struttura ospedaliera, pubblica o privata, è responsabile insieme al medico per i danni subiti dal paziente. Corte di Cassazione, sentenza n. 577 del 18 gennaio 2008
In caso di intervento eseguito da “equipe”, ciascuno dei medici è responsabile dei propri errori nonché di quelli commessi dai colleghi d’equipe. Corte di Cassazione, sentenza n. n. 41317 del 11 ottobre 2007