Il protocollo PCT di Catanzaro

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Il protocollo PCT di Catanzaro (che è possibile scaricare cliccando qui) intende sopperire, attraverso le cosiddette best practices, alle lacune normative e regolamentari del processo civile telematico.

Sicuramente degni di rilievo sono i punti che qui di seguito segnalo, rinviando per il resto al testo integrale del protocollo:

1) Il pdf immagine e gli atti ammessi al PCT
Secondo i principi generali stabiliti dal protocollo, “gli atti ammessi al deposito telematico” sono esclusivamente quelli individuati dai decreti DGSIA; inoltre, “non è ammesso” il deposito di atto principale in pdf immagine.
Considerazioni:
In merito alla (presunta) inammissibilità del deposito effettuato con modalità non consentite ovvero in formato digitale non ammesso, segnalo le considerazioni fatte in questo articolo.

2) La procura alle liti
Il protocollo prevede che la procura alle liti sia sottoscritta dall’avvocato sia di pugno nel cartaceo (poi scansionato), sia digitalmente nel file successivamente scansionato in pdf.
Osservazioni:
La doppia firma non pare (giuridicamente) necessaria.

3) Il deposito telematico della citazione cartacea.
Il protocollo prevede che al deposito telematico dell’atto (in pdf testuale) e della relativa notifica (in pdf immagine, se eseguita dall’ufficiale giudiziario), segua il deposito in cancelleria dell’originale cartaceo al fine di consentire al Cancelliere di effettuare i “dovuti” controlli di conformità tra quanto trasmesso telematicamente e quanto effettivamente notificato al convenuto.
Osservazioni:
La verifica di corrispondenza del deposito telematico non appare (giuridicamente) necessario né opportuno, giacché vanifica i benefici del PCT ed evidenzia una sfiducia della Cancelleria per l’avvocato (non solo telematico).

4) Esecuzioni immobiliari
Il protocollo prevede che l’atto di pignoramento sia depositato in pdf testuale (quindi il deposito è a cura dell’avvocato del creditore procedente, che dispone appunto del file) entro 5 giorni dalla richiesta dell’esecuzione all’ufficiale giudiziario; a pignoramento eseguito, l’ufficiale deposita il tutto in cancelleria, che provvede ad iscrivere a ruolo il procedimento; il pagamento del contributo unificato e della marca amministrativa avviene al momento del deposito (telematico) dell’istanza di vendita.
Osservazioni:
Il coordinamento tra cpc e pct incontra le maggiori difficoltà in sede di esecuzioni immobiliari, ma il protocollo di Catanzaro mi pare offra una interessante soluzione, senz’altro condivisibile, sebbene rimanga comunque auspicabile che i predetti problemi di coordinamento vengano risolti, una volta per tutte, in sede normativa (possibilmente di rango primario e non meramente regolamentare).

5) L’ora del deposito.
Il protocollo stabilisce che il cancelliere accetta la busta entro le ore 10 del giorno successivo al deposito, precisando che questo si intende effettuato il giorno dopo se successivo alle ore 14.
Osservazioni:
Con riferimento all’orario del deposito, il protocollo riproduce il contenuto dell’art. 13 comma 2 e 3 del DM 44/2011, così implicitamente contravvenendo al principio espresso da Tribunale Milano, sez. IX, sentenza 05.03.2014 n° 3115.
La scelta, in quanto prudenziale, appare condivisibile (sebbene giuridicamente opinabile).

6) Il rifiuto del deposito da parte del cancelliere.
Il protocollo stabilisce che il cancelliere possa rifiutare il deposito nel caso di errori bloccanti (ad es., assenza di procura alle liti o firma dell’atto).
Osservazioni:
La tesi non è condivisibile. In argomento, rinvio a questo articolo

7) La mancata comunicazione di cancelleria per problemi alla pec dell’avvocato destinatario
Il protocollo prevede che, ove la comunicazione telematica della cancelleria non sia possibile per causa imputabile al destinatario (ad es., per problemi alla sua pec), la cancelleria avvisi telefonicamente il destinatario del deposito in cancelleria dell’atto stesso.
Osservazioni:
La previsione in esame stabilita dal protocollo, conforme all’art. 16 co. 6 DL n, 179/2012 nella parte in cui prevede il deposito in cancelleria dell’atto che non sia stato possibile comunicare a mezzo pec per causa imputabile al destinatario, si discosta benevolmente dalla previsione normativa nella parte in cui prevede che tale deposito sia accompagnato da un avviso telefonico di cortesia.