La PEC non-PEC

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Come ho ricordato in questo articolo, attraverso un apposito servizio internet il governo italiano ha rilasciato gratuitamente (ma solo fino a febbraio 2014), a chiunque ne faccia richiesta, una casella di Posta Elettronica Certificata, che rappresenta il domicilio digitale del cittadino.

Attenzione, però.

Come emerge dall’avviso ai Curatori fallimentari, queste PEC “non sono propriamente PEC“:PECnonPEC

Ovviamente, trattandosi di “PEC non propriamente PEC”, queste PEC-non-PEC sono inidonee a fare ciò che fanno le vere PEC, e l’avviso di cui sopra sottolinea appunto questa loro ontologica inadeguatezza, straordinariamente ossimorica e dal sapore vagamente orwelliano:

ossimorica

adde: PEC is not PEC

Ne deriva la meravigliosa (si fa per dire) conseguenza che uno dei cinque “pubblici elenchi” (necessari per la notifica telematica in proprio), e precisamente il domicilio digitale del cittadino (che appunto contiene queste PEC-non-PEC), non può essere utilizzato ai fini delle suddette notifiche da parte dell’avvocato, proprio perché queste bizzarre PEC valgono soltanto nei rapporti tra PA e cittadini.

Con perfetta coerenza logica, pertanto, queste “PEC-non-PEC” danno quindi luogo ad un “elenco-non-elenco”. Geni assoluti.

Ma non solo.
Per le stesse (irrazionali) ragioni, la PEC-non-PEC in questione non può essere usata neppure da imprese o professionisti ed in particolare dagli avvocati ai fini giudiziari (rectius, per l’inserimento nel REGINDE e nell’INI-PEC),  come appunto recentemente ricordato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con propria circolare n. 6391 del 15 gennaio 2014 ((In arg. cfr. D&G del 20/01/2014, La Pec del cittadino è per il cittadino: Ordini e Collegi professionali non possono utilizzarla, nonché ProfessioneGiustizia , Il professionista non puo’ utilizzare la CEC-PAC al posto della PEC. In arg. cfr. pure Mario Dal Co, La posta elettronica pubblica certificata: ovvero gli errori da non continuare a ripetere, in LeoniBlog.it)).