La spending review di COA e CDD

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Ciascuno dei 165 Consigli degli Ordini degli Avvocati avvia ogni anno decine di procedimenti disciplinari a carico dei propri iscritti, a ciascuno dei quali notifica, oltre all’eventuale (perché meramente facoltativo ((Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197; Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Altieri E- P.M. Martone A (Conf.).))) ‘avvio del procedimento’, anche il capo di incolpazione e quindi la citazione a comparire nonché infine la relativa decisione ((Art. 37, 45 e 50 RDL n. 1578/1933; art. 48 RD n. 37/1934.)).

A parte le prime due comunicazioni (avvio del procedimento e capo di incolpazione), che vengono tradizionalmente effettuate tramite raccomandata (trattandosi ancora di mera fase pre-istruttoria), con riferimento alle altre due notifiche (citazione e decisione), sebbene il RDL n. 1578/1933 non ne specifichi le modalità (ed ammettendosi quindi che esse possano anche avvenire a mezzo raccomandata postale) ((Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307.)), generalmente (e prudenzialmente) si preferisce effettuarle tramite ufficiali giudiziari.

Ebbene, secondo gli ultimi dati disponibili, i procedimenti disciplinari avviati ogni anno ammontano complessivamente a circa 4000 unità (la media è di 25 procedimenti all’anno per COA). Secondo stime prudenziali (che non tengono ad esempio conto dei procedimenti con più incolpati, per i quali sono necessarie comunicazioni e notificazioni doppie, triple e quadruple, cioè una per ogni incolpato), ciò significa che, solo nell’ambito del procedimento disciplinare, e quindi escluse tutte le altre numerose attività amministrative espletate dai COA territoriali, ogni anno i COA inviano circa 4000 raccomandate a.r. (di avvio procedimento e capo di incolpazione) ed almeno 8000 notifiche a mezzo ufficiali giudiziari (di citazioni a comparire e di decisioni).
In soldoni, ciò comporta un costo annuo complessivo di oltre 100.000 euro (circa € 15.000 per raccomandate e circa € 90.000 per spese di notifica).

Tali numeri, ovviamente, non sono destinati a diminuire dal 01/01/2015, giacché l’introduzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina (così come la riduzione del numero dei COA, da 165 a 132, in concomitanza con la c.d. nuova geografia giudiziaria), di per sè non riduce certo il numero delle infrazioni deontologicamente rilevanti e quindi i conseguenti procedimenti disciplinari, né quello delle relative formalità ‘comunicative’ e ‘notificatorie’ in fase preistruttoria e procedimentale in senso stretto ((Cfr. art. 50 e 51 L. n. 247/2012.)), che semmai aumenteranno alla luce delle esigenze logistiche degli enti -circondariale e distrettuale- coinvolti ((In arg. cfr., ad esempio, l’art. 11 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 sul Procedimento disciplinare)), sicché occorre chiedersi, anche in un’ottica di spending review, ma soprattutto di maggior efficienza del sistema, se per detti enti sia possibile risparmiare circa 100 mila euro l’anno in comunicazioni/notifiche e, se sì, come.

Ebbene, come acutamente rilevato dai colleghi Mauro Ferrando e Riccardo Maoli del Foro di Genova, la risposta al suddetto quesito discende da questo elementare sillogismo giuridico:
– l’invio di PEC da parte delle pubbliche amministrazioni equivale in tutto e per tutto, salvo eccezioni espressamente previste, ad una vera e propria notificazione a mezzo posta ex L. n. 890/1982 ((Art. 48 CAD – D.Lgs. n. 82/2005.));
– i COA ed i CDD sono pubbliche amministrazioni ((Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; Art. 24, co. 3, legge n. 247/2012.));
– ergo, i COA e i CDD possono effettuare le proprie notifiche semplicemente mediante l’invio di PEC, senza peraltro osservare le formalità di cui alla L. 53/1994 sulle notifiche in proprio anche a mezzo PEC (la quale legge, infatti, non è applicabile, neppure analogicamente o estensivamente, a soggetti diversi dai singoli avvocati, cui soltanto si rivolge), e ovviamente con allegato l’atto da notificare firmato digitalmente dal presidente e dal segretario (((In arg. cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 82; il principio vale anche per le sentenze del CNF: in arg. cfr. Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 10 gennaio 2003, n. 257.)), fermo restando che la mancata firma dell’atto notificato non è comunque causa di nullità ((Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PEFETTI), sentenza del 8 novembre 2007, n. 172. Sulla necessità di ammettere che gli enti collettivi possano avere un firma digitale propria, rinvio alle ultime due righe di questo mio articolo.)).

In buona sostanza, poiché gli avvocati sono tutti dotati di PEC ((In arg. cfr. questo mio articolo.)), il risparmio dei suddetti 100.000 euro l’anno sarebbe praticamente un dato di fatto.

A tale impostazione, infine, non pare essere di ostacolo neppure il nuovo ordinamento forense, secondo cui la notifica della citazione a giudizio deve farsi “a mezzo dell’ufficiale giudiziario” ((Art. 59, co. 2, lett. d), L. n. 247/2012.)), giacché tale espressa modalità, ovunque indicata, non costituisce mai l’unica ammissibile ((In arg. cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2008, n. 24418.)).