Approvate in via definitiva dal Senato (Atto n. 1167-B) nuove riforme al codice di procedura civile.
Cambiano, tra gli altri, gli articoli: - 410 cpc (tentativo di conciliazione in materia di lavoro) - 411 cpc (processo verbale di conciliazione) - 412 cpc (risoluzione arbitrale della controversia) - 412 ter cpc (altre modalita` di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) - 412 quater cpc (altre modalita` di conciliazione e arbitrato) - 420 cpc (udienza di discussione della causa)
Inoltre, vengono abrogati gli articoli 410-bis e 412-bis cpc.
Per il dettaglio delle modifiche, clicca qui (da art. 31 in poi)
Si ringrazia, ancora, l'Avv. Gianfranco Romano del Foro di Siracusa, per la cortese segnalazione.
La parcella dell'avvocato è assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le voci in essa indicate non possono, sic et simpliciter, essere disconosciute dal giudice (J.R.). Cass., SSUU, n. 14699/2010 Cass., n. 8160/2001
[VIDEO] I reati fallimentari tra prassi applicativa e riforme parziali
Scritto da Avv. Juri Rudi
Martedì 24 Agosto 2010 14:27
Convegno del 16 luglio 2010, organizzato da: - FONDAZIONE FORENSE MODENESE - CAMERA PENALE DI MODENA CARL'ALBERTO PERROUX
PRESIEDE: - Avv. Prof. Massimo Donini Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
INTERVENTI: - Avv. Prof. Alberto Alessandri Università Bocconi di Milano Soggetti attivi, nuovo concordato e soluzioni negoziali
- Dott. Renato Bricchetti Consigliere di Cassazione Bancarotta preferenziale, responsabilità infragruppo, causazione del dissesto
Se, cosa e a chi deve fatturare l'avvocato, vittorioso sulle spese, che si difenda in proprio
L'avvocato, che dichiari di stare in giudizio in proprio (art. 86 cpc), ha potenzialmente diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale(1).
Per l'avvocato (di se stesso), vittorioso sulle spese, che riceva tale pagamento dalla controparte soccombente, sorge quindi il problema di cosa e a chi eventualmente fatturare.
Ebbene, tale importo: A) è soggetto ad IRPEF, sicché la controparte soccombente, se titolare di Partita IVA, deve operare la ritenuta d'acconto in favore dell'avvocato (di se stesso) vittorioso, cui deve quindi versare le spese liquidate dal Giudice detratta la ritenuta d'acconto(2) A1) stante l'assoggettamento ad IRPEF, tale importo rileva ai fini del contributo soggettivo (di base e modulare)(3) B) non è soggetto ad IVA(4) B1) conseguentemente, non va considerato ai fini del contributo integrativo del 4%(5) C) in ogni caso, l'avvocato (di se stesso) che percepisce tale importo dalla controparte soccombente, non è tenuto ad emettere fattura né a se stesso né alla controparte(6) C1) ove la controparte soccombente operi come sostituto d'imposta, cioè allorché trattenga e versi la ritenuta d'acconto in favore dell'avvocato (di se stesso) vittorioso, la medesima controparte dovrà provvedere alla relativa certificazione (mod. 770), nella quale, mancando una fattura di riferimento, dovrà presumibilmente indicare gli estremi del provvedimento giudiziale (numero, anno, RG, Autorità emittente) di sua condanna alle spese.
In buona nsostanza, all'avvocato che si difenda in proprio e vinca sulle spese, controparte paga quelle spese, ma senza IVA né CPA, ed eventualmente detratta la R.A., se ne ricorrono gli ordinari presupposti. A pagamento ricevuto, l'avvocato non emette fattura, ma su quell'importo paga l'IRPEF (al netto della eventuale RA).
Si ringrazia l'Avv. Maurizio Matteuzzi del Foro di Verona, docente a contratto di diritto processuale tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.
Il Ministro della Giustizia, Avv. Alfano, ha decretato che presso il Tribunale di Modena, a far data dal 2 settembre 2010, le comunicazioni e notificazioni "sono effettuate per via telematica".
Diventa quindi imprescindibile, per avvocati e consulenti, controllare periodicamente (e frequentemente) la propria Posta Elettronica Certificata nonché Polisweb.
Ove l'avvocato invii una propria parcella al Cliente e quest'ultimo non dichiari di accettarla né provveda al pagamento, può allora inviargliene una seconda di importo maggiore sempre secondo tariffa (J.R.). Cass., SSUU, n. 14699/2010 Cass. n. 6454/2008 Cass. n. 621/1997