L’esecuzione e l’esecutorietà delle sanzioni disciplinari irrogate da CDD e CNF

§ 1. Sulla esecutorietà delle sanzioni disciplinari

Fermo restando che “una sanzione disciplinare inflitta con decisione divenuta esecutiva è notizia pubblica e che, quindi, la sua divulgazione non vìola il diritto alla privacy” (Consiglio nazionale forense, parere 22 ottobre 2014, n. 85), occorre preliminarmente chiedersi se le sanzioni disciplinari siano provvisoriamente esecutive, cioè a prescindere da una loro (eventuale) definitività, dovuta a mancata impugnazione nei termini, ovvero ad un rigetto dell’impugnazione eventualmente proposta.

A tal fine, occorre distinguere, a seconda che si tratti di sanzione irrogata dal CDD (e, fino ad esaurimento dei gravami, dal COA) in sede di giudizio territoriale, oppure di sanzione confermata/rideterminata dal CNF in sede di impugnazione:

1) l’esecutorietà delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale dipende dalla sanzione in concreto irrogata: le “sanzioni formali” (avvertimento e censura) sono provvisoriamente esecutive (ma “la proposizione del ricorso al CNF sospende l’esecuzione del provvedimento”: art. 61, co. 3, L. n. 247/2012), mentre le “sanzioni sostanziali” (sospensione e radiazione) diventano esecutive, senza necessità di alcun avviso all’incolpato, soltanto con la loro eventuale definitività (art. 62, co. 2, L. n. 247/2012), ovverosia dalla vana scadenza del termine previsto per la loro impugnazione al CNF (per il caso in cui, invece, l’impugnazione sia proposta, v. oltre, sub 2);

2) le sentenze disciplinari del CNF sono provvisoriamente esecutive dal giorno successivo alla loro notifica all’incolpato (art. 34 reg. CNF n. 2/2012), e tale esecutorietà permane anche a seguito di (eventuale) proposizione del ricorso alla Suprema Corte, la quale – nel caso di sanzioni diverse da avvertimento e censura (Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017) – può tuttavia sospenderne l’esecutorietà in via cautelare (art. 36, co. 7, L. n. 247/2012), ove ne sussistano i presupposti (Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016).

§ 2. Sulla esecuzione delle sanzioni disciplinari

Per l’esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato (art. 62, co. 3, L. n. 247/2012).
Le modalità dell’esecuzione variano a seconda che si tratti di “sanzioni formali” (avvertimento e censura) ovvero di “sanzioni sostanziali” (sospensione e radiazione):
a) nel caso di “sanzioni formali” (avvertimento e censura), l’esecuzione consiste nell’inserimento della decisione disciplinare nel fascicolo personale dell’iscritto (art. 35, co. 3, reg. CNF cit.);
b) nel caso di “sanzioni sostanziali” (sospensione e radiazione), il Presidente del COA di appartenenza dell’iscritto sanzionato provvede (art. 62 legge 247/2012 e art. 35, co. 3, reg. CNF cit.):
1) a comunicare al sanzionato la data di decorrenza dell’esecuzione della sanzione (nonché, nel caso di sospensione, anche quella finale, detraendo l’eventuale “presofferto” cautelare), a mezzo PEC o raccomandata inviata nel domicilio professionale del sanzionato stesso ed in quello dell’eventuale suo difensore;
2) a comunicare l’esecutività della sanzione: i) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio stesso dell’Ordine, ii) a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal Consiglio dell’Ordine stesso (tale ultima previsione normativa non è stata riprodotta nel reg. CNF cit.), iii) a tutti gli altri Consigli dell’Ordine;
3) ad affiggere copia di detta comunicazione presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine;
4) ad inserire la decisione disciplinare nel fascicolo personale dell’iscritto.

§ 3. Postilla

Sebbene estranee al tema di indagine, un -seppur brevissimo- cenno meritano le ulteriori conseguenze da ricondurre all’esecuzione in senso lato delle sanzioni disciplinari, come ad es., la cancellazione del nominativo dell’avvocato sanzionato dall’elenco del Gratuito Patrocinio e dei difensori d’ufficio (nel caso di sanzioni superiori all’avvertimento), e la revoca dell’autorizzazione alle notifiche cartacee in proprio (nel caso di sanzioni superiori alla censura).

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