La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità

Il principio espresso dalla clausola rebus sic stantibus era sconosciuto al diritto romano, nonché ignoto al codice civile del 1865, ed introdotto espressamente nel nostro ordinamento soltanto con il codice civile del 1942 (art. 1467 e ss. cc).Terranova C.G, L’ eccessiva onerosità nei contratti, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1467-1469, pag. 6 e ss.

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Della impossibilità sopravvenuta

Una disciplina generale della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1453 e ss. cc) era del tutto assente nel codice civile del 1865.Delfini F., Dell’impossibilità sopravvenuta, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1463-1466, pag. 13.

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