Torniamo sull’argomento del c.d. “scontrino parlante”, già trattato poco tempo fa, per comunicare che l’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso è intervenuta (circolare n. 30 del 28 marzo 2008) stabilendo che per la detrazione o deduzione sugli acquisti effettuati tra luglio e dicembre 2007 il contribuente può indicare mediante autocertificazione il codice fiscale dell’acquirente oltre che la quantità e natura dei prodotti farmaceutici acquistati. Le spese sanitarie per l’acquisto dei medicinali possono quindi essere portate in detrazione anche senza scontrino parlante.
Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, Circolare n. 30 del 28 marzo 2008
0 Comment