Il professionista (avvocato, commercialista, ecc.) insinuato al passivo del fallimento in base al credito portato da una propria parcella deve poi emettere fattura per l’importo effettivamente ricevuto dal Curatore Fallimentare (eventualmente inferiore al credito indicato nella parcella) scorporando l’IVA da quel totale, ancorché nel piano di riparto si faccia riferimento alla sola voce dell’imponibile, non essendo infatti consentito fatturare l’importo ricevuto dal Curatore, poi aggiungerci ‘IVA e contestualmente recuperare, tramite nota di variazione, l’imposta di fatto non incassata.
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 127/E/2008
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