L’interruzione (ad libitum) del processo per dimissioni o revoca dell’amministratore condominiale

Nel corso del giudizio in cui sia parte costituita un condominio, la cessazione del rapporto di rappresentanza per dimissioni o revoca dell’amministratore condominiale comporta l’interruzione del processo ex art. 300 cpc (purché l’evento sia dichiarato in udienza ovvero notificato alle altre parti dal procuratore costituito, altrimenti il rapporto processuale prosegue con l’amministratore dimissionario), a meno che il nuovo amministratore non si costituisca direttamente in giudizio facendolo così proseguire senza soluzione di continuità.

Tribunale di Firenze (Bonacchi D.), ordinanza dell’11 novembre 2013
NOTA:
In senso conforme, Cass. 17 marzo 1993, n. 3159 nonché Cass. 29 novembre 1974, n. 3908.

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