Le cosiddette “norme-vabbè”

Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati, noto come GDPR, modifica enormemente la disciplina italiana sulla privacy. Tanto che il Parlamento ha delegato il Governo ad adeguare la normativa nazionale attraverso lo strumento dei decreti legislativi delegati.
In tale legge delega, come peraltro di consueto, si precisa espressamente che dal predetto adeguamento della legislazione nazionale al GDPR “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“.

Poiché, invece, dall’adeguamento al GDPR deriveranno comprensibilmente dei costi (e senz’altro pure ingenti), quel divieto di nuovi o maggiori oneri dovrebbe comportare altrettanto comprensibilmente l’impossibilità di adeguarsi al GDPR stesso, proprio a fronte di quel veto legislativo così categorico.

E altrettanto dovrebbe accadere per tutte le altre centinaia di leggi (nel momento in cui scrivo, sono 926) espressamente sottoposte alla medesima condizione perentoria: che non comportino “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (se non si limita la ricerca ai soli provvedimenti normativi, gli atti subordinati alla predetta condizione della spesa pubblica sono circa due milioni e mezzo).

Tutti -questi- in palese contrasto con il predetto divieto di “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, che è “appeso” come un mantra in fondo ad ogni atto legislativo e provvedimento amministrativo: al comma 1 si delibera di costruire un ponte; al comma 2 si aggiunge che non deve comportare costi.

Pertanto, nonostante l’apparenza, tale appendice normativa sul divieto di nuove spese è, a tutti gli effetti, una “norma-vabbè“.
Con invidiabile nonchalance, infatti, detto inciso normativo dall’apparente forza di legge (la cui presenza è scrupolosamente verificata da apposite Commissioni parlamentari ai fini del vaglio di costituzionalità, ovviamente solo formale) è immancabilmente disapplicato, come se si trattasse, non di una Legge, ma di una specie di consiglio, un suggerimento.

Del resto, il ns. Belpaese è da tempo noto per avere oltre 200mila leggi, fortunatamente temperate da una generale inosservanza (cit.).
Come ad esempio la norma (art. 2721 codice civile) che fissa in euro 2,58 (vecchie 5mila lire) il limite di valore dei contratti che possono essere provati per testimoni: di fronte a tale indicazione numerica inequivoca (2,58), nessuna esitazione ha tuttavia avuto l’unanime giurisprudenza ad interpretare: “evvabe’, euro 2,58“, che non basta quindi ad impedire la testimonianza su un contratto anche per svariati milioni di euro. Insomma, un’ennesima norma-vabbè.

Da qui in poi, tutto è possibile.

P.S.
Nonostante il preavviso di due anni, la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR scadrà fra poche ore, ed ancora non è stato emanato quel decreto legislativo delegato che dovrebbe intervenire sul “vecchio” codice privacy, che nel frattempo rimane in vigore nei limiti di compatibilità col GDPR: nell’attesa, questa compatibilità (con i princìpi generali del GDPR) è quindi rimessa all’interprete. Dalle norme-vabbè all’enorme-vabbè.

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