Ciascun condomino può distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza bisogno di essere autorizzato dall’assemblea. A sèguito del distacco, il condomino è esonerato dal pagamento delle spese relative all’uso dell’impianto stesso ma sarà comunque tenuto a pagare le spese di manutenzione e riparazione nonché per l’eventuale sostituzione dell’impianto o della caldaia.
Corte di Cassazione, sentenza n. 7708/2007
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