È dubbio se le spese relative a lavori deliberati dall’assemblea condominiale prima della vendita di un appartamento ma eseguiti dopo la vendita stessa incombano al venditore (che era condomino al momento della delibera) o all’acquirente (condomino al momento dell’esecuzione delle opere): nel primo senso, Cass. n. 12013/2004; nel secondo senso, Cass. n. 981/1998 e Cass. n. 23345/2008).
Per evitare quindi costosi litigi giudiziari dall’esito incerto, è quindi opportuno specificare espressamente nell’atto di acquisto di un appartamento in condominio la sorte di dette eventuali spese, e cioè a chi – tra venditore ed acquirente – competa il relativo pagamento.
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