Separazione dei coniugi

La separazione personale può avvenire in forma consensuale o giudiziale a seconda del fatto che i coniugi abbiano trovato o meno un accordo sulle condizioni della separazione stessa.

Nel corso di una riunione indetta nel 2008 ex art. 47 quater Ord. Giud. da entrambi i Presidenti di Sezione del Tribunale di Modena si sono affrontate le seguenti questioni.

A) Possibili interferenze fra il procedimento collegiale di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) e l’instaurazione del giudizio di divorzio fra le medesime parti:
– la mera pendenza del procedimento di divorzio (deposito del ricorso) non è di ostacolo alla procedibilità o ammissibilità del procedimento di modifica delle condizioni di separazione;
– l’adozione di sentenza parziale inerente lo status familiare nella causa di divorzio, invece, rende sicuramente inammissibile la proposizione di ricorso ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle precedenti condizioni di separazione;
– nell’ipotesi intermedia in cui si sia tenuta l’udienza presidenziale ed il sig. Presidente del Tribunale abbia adottato espressamente i provvedimenti urgenti ed indifferibili di cui all’arto 4 comma 8 L. div., allora il procedimento ex art. 710 c.p.c. è inammissibile e le questioni relative alla revoca di tali misure od al mutamento della situazione fra i coniugi o relativamente alla prole sono attribuite al G. istruttore del divorzio;
– tale soluzione, che porta all’indubbio vantaggio di evitare le moltiplicazione di procedimenti collegiali per attribuire la decisione ad un giudice che già affronta l’istruttoria nella causa di divorzio, potrebbe essere seguita anche laddove il provvedimento presidenziale si limiti a recepire o far proprie le condizioni della separazione già in essere senza introdurre delle modifiche espresse.

B) Si è affrontata la questione relativa al rapporto fra affido condiviso ed esclusivo nei procedimenti di separazione o divorzio (il problema è stato posto in particolare per quelli a domanda congiunta) e si è rilevato che, pur prevedendo la norma un regime di prevalenza per l’affidamento congiunto dei figli minori ed una presa d’atto per eventuali accordi direttamente raggiunti dai genitori, la scelta debba essere almeno minimamente motivata onde garantire la rispondenza dell’accordo dei coniugi all’interesse della prole;

C) Quanto al problema della legittimazione dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti a richiedere il pagamento diretto del contributo al mantenimento (cfr. il nuovo art. 155 quinquies c.c.), sulla scorta della natura sostanziale di detta disposizione, che non innova peraltro rispetto alla ricostruzione processuale operata dai giudici di legittimità, si è ritenuto che persista la carenza di legittimazione attiva o ad intervenire di detti soggetti nei giudizi di separazione, divorzio o loro modifiche (art. 710 c.p.c. o art. 9 L. div.). Si è peraltro ritenuto che le eventuali richieste del genitore obbligato a pagare direttamente al figlio maggiorenne non siano in sè inammissibili nei procedimenti di modifica di precedenti regolamentazioni di separazione o divorzio, ma siano censibili dal Tribunale al limitato effetto di confermare o revocare l’onere contributivo.

D) Rapporto fra introduzione del reclamo immediato alla Corte d’Appello avverso i provvedimenti urgenti presidenziali (art. 708 c. IV c.p.c.) e revocabilità o modificabilità degli stessi da parte del Giudice istruttore (art. 709 U.c. c.p.c.). Dopo ampia discussione i giudici presenti hanno convenuto di non condizionare la possibilità di modifica o revoca del provvedimento del Presidente all’avvenuta proposizione o meno del reclamo in Corte d’Appello; si è poi ritenuto che anche l’eventuale decisione del Giudice del gravame non sia di per sè di ostacolo alla proponibilità della richiesta di modifica o revoca del provvedimento Presidenziale al Giudice istruttore. Il punto più dibattuto riguarda il rapporto fra intervenuta decisione della Corte e potere di modifica o revoca residua in capo al Giudice istruttore: accanto a chi ritiene al riguardo valorizzabile un “giudicato” rebus sic stantibus con la necessità di sottoporre nuovi motivi al G.I. rispetto a quelli già censiti, vi è chi ha sostenuto l’assimilazione della decisione della Corte a quella del Presidente, con la conseguenza ch” come quest’ultima è sempre revocabile o modificabile, ne deriva l’assenza di limitazioni per il Giudice istruttore; quest’ultima soluzione è risultata prevalente;

E) Si è ribadita la non reclamabilità al Collegio. ex art. 669 terdecies c.p.c. dei provvedimenti di modifica o revoca resi dal G.I., attesa la natura non cautelare degli stessi e l’impossibilità di compiere rinvio analogico alla disciplina del reclamo alla Corte d’Appello di cui al citato art. 708 IV C. c.p.c.;
F) Per quanto riguarda i rapporti fra Tribunale per i minori e Giudice Ordinario relativamente ai figli naturali riconosciuti si deve registrare, dopo un iniziale indirizzo volto a conservare la potestà di decidere sugli aspetti patrimoniali, la recente decisione della Cass. 3 aprile 2007, n. 8362, che in sede di regolamento di competenza scaturito dal conflitto negativo creato si fra i giudici ordinari e minorili lombardi ha statuito che: 1) l’art. 38 disp. Att. C.c. non è stato abrogato, neppure per implicito, dalla recente riforma sull’affido condiviso; 2) l’art. 317 bis c.c. ne è invece uscito rimodulato; 3) esigenze di concentrazione delle tutele e razionalità sistematica impongono che di tutte le questioni inerenti la prole naturale riconosciuta si occupi, anche per gli aspetti economici e patrimoniali, il solo Tribunale dei minori;
G) Quanto all’art. 155 quater C.C., nella parte in cui dispone che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario … conviva more uxorio”, se ne è registrato il discutibile significato letterale e l’esigenza di offrirne un’interpretazione costituzionalmente orientata che, partendo dall’interesse esclusivo del minore, rifugga soluzioni automatiche come invece la norma potrebbe implicare; si è al riguardo dato conto che Trib. Firenze, con ord. 13/12/2006 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

Related Articles

0 Comment