Nel corso di una riunione indetta nel 2008 ex art. 47 quater Ord. Giud. da entrambi i Presidenti di Sezione del Tribunale di Modena si sono affrontate le seguenti questioni.
– la mera pendenza del procedimento di divorzio (deposito del ricorso) non è di ostacolo alla procedibilità o ammissibilità del procedimento di modifica delle condizioni di separazione;
– l’adozione di sentenza parziale inerente lo status familiare nella causa di divorzio, invece, rende sicuramente inammissibile la proposizione di ricorso ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle precedenti condizioni di separazione;
– nell’ipotesi intermedia in cui si sia tenuta l’udienza presidenziale ed il sig. Presidente del Tribunale abbia adottato espressamente i provvedimenti urgenti ed indifferibili di cui all’arto 4 comma 8 L. div., allora il procedimento ex art. 710 c.p.c. è inammissibile e le questioni relative alla revoca di tali misure od al mutamento della situazione fra i coniugi o relativamente alla prole sono attribuite al G. istruttore del divorzio;
– tale soluzione, che porta all’indubbio vantaggio di evitare le moltiplicazione di procedimenti collegiali per attribuire la decisione ad un giudice che già affronta l’istruttoria nella causa di divorzio, potrebbe essere seguita anche laddove il provvedimento presidenziale si limiti a recepire o far proprie le condizioni della separazione già in essere senza introdurre delle modifiche espresse.
B) Si è affrontata la questione relativa al rapporto fra affido condiviso ed esclusivo nei procedimenti di separazione o divorzio (il problema è stato posto in particolare per quelli a domanda congiunta) e si è rilevato che, pur prevedendo la norma un regime di prevalenza per l’affidamento congiunto dei figli minori ed una presa d’atto per eventuali accordi direttamente raggiunti dai genitori, la scelta debba essere almeno minimamente motivata onde garantire la rispondenza dell’accordo dei coniugi all’interesse della prole;
D) Rapporto fra introduzione del reclamo immediato alla Corte d’Appello avverso i provvedimenti urgenti presidenziali (art. 708 c. IV c.p.c.) e revocabilità o modificabilità degli stessi da parte del Giudice istruttore (art. 709 U.c. c.p.c.). Dopo ampia discussione i giudici presenti hanno convenuto di non condizionare la possibilità di modifica o revoca del provvedimento del Presidente all’avvenuta proposizione o meno del reclamo in Corte d’Appello; si è poi ritenuto che anche l’eventuale decisione del Giudice del gravame non sia di per sè di ostacolo alla proponibilità della richiesta di modifica o revoca del provvedimento Presidenziale al Giudice istruttore. Il punto più dibattuto riguarda il rapporto fra intervenuta decisione della Corte e potere di modifica o revoca residua in capo al Giudice istruttore: accanto a chi ritiene al riguardo valorizzabile un “giudicato” rebus sic stantibus con la necessità di sottoporre nuovi motivi al G.I. rispetto a quelli già censiti, vi è chi ha sostenuto l’assimilazione della decisione della Corte a quella del Presidente, con la conseguenza ch” come quest’ultima è sempre revocabile o modificabile, ne deriva l’assenza di limitazioni per il Giudice istruttore; quest’ultima soluzione è risultata prevalente;
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