Diritto di accesso alla documentazione condominiale

L’amministratore è tenuto a mettere a disposizione di ciascun condomino tutta la documentazione relativa all’edificio, nonché a rilasciarne copia su richiesta e a spese del condomino interessato. In mancanza, l’eventuale delibera condominiale con all’ordine del giorno argomenti relativi a documentazione che non si sia potuto visionare per colpa dell’amministratore è annullabile per lesione del diritto all’informazione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12650 del 19 maggio 2008

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