3) La notifica a mezzo posta di cui al numero che precede si effettua ai sensi delle norme interne di ciascun Stato membro, che nel caso dell’Italia è la Legge 20 novembre 1982, n. 890 (“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”).
4) L’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 1 L. 53/94).
5) Stante quanto sopra, ed in mancanza di inequivoci riferimenti legislativi e giurisprudenziali in un senso o nell’altro, il seguente sillogismo non pare allora azzardato: se le modalità di cui alla legge 890/82 valgono per le notifiche all’estero (n. 4) e se l’avvocato può notificare secondo le modalità di cui alla legge 890/82 (n.3), ergo l’avvocato può notificare in proprio all’estero; tant’è vero che la stessa Commissione Europea, nella sezione del proprio sito ufficiale “Rete Giudiziari Europea in materia civile e commerciale – notificazione e comunicazione degli atti, espressamente riconosce che “Con legge 1994/53 la potestà di notificazione, prima riservata in via esclusiva all’ufficiale giudiziario, è stata attribuita anche agli avvocati, per tutti gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”.
5 bis) A ciò aggiunga che non mi pare che da nessuna parte si faccia cenno a limitazioni territoriali per le notifiche in proprio dell’avvocato: anzi, le uniche espresse limitazioni territoriali riguardano semmai l’Ufficiale Giudiziario: art. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (limiti territoriali che peraltro non si applicano all’avvocato per giurisprudenza costante).
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