Detrazione IVA alberghi e ristoranti- deduzione del costo stesso

E’ uscita la circolare dell’ Amministrazione Finanziaria relativa alla novità sulla detrazione iva sulle fatture di alberghi e ristoranti.
Tutte le soluzione prospettate sono le meno favorevoli possibili per i contribuenti.
La lettura della nuova norma evidenzia come la novità sia in realtà un notevole bluff, spacciato per riforma, ma che in realtà comporta più aggravi amministrativi che benefici.
 
Alcuni punti fermi.[…]
1. la detrazione dell’iva sulle prestazioni di ristoranti ed alberghi diviene detraibile (ove ammissibile) dal 1° settembre 2008.
2. la deducibilità dei costi per le prestazioni di alberghi e ristoranti sino al 31.12.2008 ai fini delle imposte dirette rimane identica al passato. Dal 1° gennaio 2009 la deduzione sarà ridotta al 75% per tutti i contribuenti. Da qui in avanti cominciano le complicazioni e le marce indietro dell’Amministrazione Finanziaria.
A) DETRAZIONE IVA.
La detrazione iva è possibile ovviamente solo se l’imposta è indicata in fattura. Oltre a questo la fattura deve riportare il o i nomi di chi ha effettivamente fruito del servizio; quindi se dieci dipendenti in trasferta mangiano insieme la fattura dovrà recare il nome di tutti i dipendenti, oltre all’intestazione della Ditta che paga.
L’iva sulle spese di rappresentanza è indetraibile. Grande mossa del fisco. Infatti in questo modo nella realtà rimane interamente detraibile senza contestazioni solo l’iva relativa alle spese di ristoranti ed alberghi per i dipendenti in trasferta. Tutto il resto diventa oggetto di contestazione. Infatti il Fisco ha sempre evitato con grande attenzione di dire cosa sia spesa di rappresentanza. Sappiamo che è spesa di pubblicità la spesa che ha come scopo l’incremento del fatturato (ma quale spesa non lo ha), mentre è rappresentanza la spesa tendente alla promozione dell’azienda nel suo complesso (e di nuovo quale spesa non ha questo scopo?).
Come si sa molte aziende (e il nostro studio ha sempre dato questa indicazione) tendevano a considerare spese di rappresentanza quelle spese di albergo e ristorante sostenute negli esercizi situati presso la sede della società, o nei comuni limitrofi.
Tale previsione (che purtroppo resta) rende nei fatti indetraibile questa IVA.
Dopodiché si potrà cominciare a discutere se andare a pranzo con un cliente è pubblicità o rappresentanza. Il Sole 24 Ore in un simpatico specchietto suggerisce che i pranzi (ma forse non le cene) con i Clienti sono pubblicità, i pranzi e le cene con i fornitori sono rappresentanza.
Un’ipotesi carina sarebbe considerare detraibile l’imposta sulla parte di pranzo sostenuta dal dipendente e rappresentanza quello che ha mangiato il fornitore.
Per quanto riguarda il professionista le tesi sono antitetiche: siamo sempre in presenza di costo di rappresentanza, (noi diamo da mangiare ai clienti per farci volere bene), ovvero è sempre pranzo di lavoro (in quanto ottimizzazione del tempo nostro e del cliente). Io suggerisco fortemente di detrarre l’iva senza se e senza ma.
Una grossa concessione del fisco: se l’iva sull’albergo e detraibile, lo è anche quella sulle prestazioni accessorie (frigobar lavanderia ecc).
B) IMPOSTE DIRETTE
Dal 1° gennaio 2009 dunque la deducibilità delle spese di ristoranti ed alberghi scende al 75% per tutti i contribuenti, sia imprese che professionisti. Questi ultimi naturalmente con il limite massimo del 2% dei ricavi.
Nuovamente si dovrà tenere conto della qualificazione della spesa, se essa sia o no rappresentanza. Su quest’ultimo caso vale la pena ricordare che siamo in attesa del decreto previsto dall’art. 108 TUIR che ci dirà cosa sia spesa di rappresentanza, quale percentuale del fatturato sarà indicata oltre la quale scatterà un’indeducibilità totale, se ci sarà o no un tetto massimo alle spese di rappresentanza.
In ogni caso, anche se l’impresa e il professionista saranno al di sotto dei rispettivi limiti, le spese avranno una deducibilità ridotta al 75%.
Tale riduzione vale anche per le spese di vitto e alloggio con iva interamente detraibile (trasferte).
C) REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI.
Trattandosi di fatture (obbligatorie come si è detto) le stesse devono transitare dai registri IVA. Onde evitare il proliferare delle registrazioni, è ammesso il raggruppamento delle fatture di valore totale inferiore a 154,94 euro.
In questo caso tutte le fatture vanno numerate singolarmente, poi verranno raggruppate in un documento riepilogativo con separata indicazione di ciascuna fattura con il numero di protocollo assegnato, imponibile e iva, il documento poi sarà numerato autonomamente e registrato in IVA con l’ indicazione del totale imponibile e del totale iva (ovviamente se del caso distinti per aliquote).
Naturalmente la fattura non è obbligatoria e si può continuare come si è fatto sino ad oggi con scontrini e ricevute fiscali.
In questo caso si rinuncia all’iva e comunque varranno le limitazioni della deducibilità. Questo è quanto. Sulla validità della riforma lasciamo ai lettori un sereno giudizio.

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