Cancellazione del protesto

Cambiali
Se il debitore provvede al pagamento della cambiale entro dodici mesi dal protesto, può chiederne la cancellazione presentando un’apposita domanda al Presidente della competente Camera di commercio (v. fac simile nel Formulario), alla quale dovrà allegarsi la cambiale quietanzata, l’atto di protesto e la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore.
Se, invece, il debitore provvede al pagamento della cambiale dopo dodici mesi dal protesto, potrà chiedere al Presidente della Camera di Commercio l’annotazione di avvenuto tardivo pagamento, oppure la cancellazione del protesto ma solo dopo aver ottenuto la riabilitazione dal Presidente del Tribunale con apposita istanza (che presuppone l’assenza di successivi ed ulteriori protesti).
Assegni
In caso di assegni, la cancellazione del protesto può avvenire solo a seguito di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, ed è quindi necessario che sia trascorso almeno un anno dal protesto e che non se ne siano subiti successivamente altri.
Disposizioni comuni a cambiali e assegni
– Disposta la cancellazione, il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
– Anche in assenza di istanza di parte, decorsi cinque anni la cancellazione del protesto avviene automaticamente.
– In caso di rigetto dell’istanza o di mancata decisione da parte della Camera di Commercio l’interessato può ricorrere al Giudice di pace del luogo della propria residenza.
– La cancellazione di protesto illegittimo è sempre possibile.
Rif. normativi
L. n. 77/1955
L. n. 108/1996
L. n. 235/2000

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