La legge (art. 1129 c.c.) impone l’obbligo di procedere alla nomina di un amministratore condominiale nel caso in cui i condòmini siano almeno cinque.
Non è tuttavia prevista una sanzione per l’inosservanza di tale obbligo, che sostanzialmente si risolve quindi nel diritto di ciascun condomino di ottenere la nomina di un amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui gli altri quattro (o più) condòmini rifiutino di procedervi spontaneamente.
Non è tuttavia prevista una sanzione per l’inosservanza di tale obbligo, che sostanzialmente si risolve quindi nel diritto di ciascun condomino di ottenere la nomina di un amministratore da parte dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui gli altri quattro (o più) condòmini rifiutino di procedervi spontaneamente.
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