La fattura dei canoni di locazione non deve essere necessariamente emessa alle scadenze previste nel contratto di locazione indipendentemente dall’effettivo incasso degli stessi, ma – trattandosi di prestazione di servizi – solo nel momento in cui il conduttore provveda al relativo pagamento. In tal modo, il locatore evita di dover pagare/anticipare l’IVA su canoni non ancora effettivamente incassati (o che mai incasserà, ad esempio per inadempimento e/o insolvenza del debitore).
Art. 6, co. 3, DPR n. 633/1972
0 Comment