La separazione può essere addebitata al coniuge che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.), ossia abbia violato l’obbligo di fedeltà, di assistenza materiale e morale o di coabitazione con l’altro coniuge (art. 143 c.c.) Tuttavia, le eventuali violazioni di quei doveri matrimoniali non rilevano ai fini dell’addebito se posti in essere dopo che il giudizio di separazione sia già iniziato.
Corte di Cassazione, sentenza n. 23885 del 19 settembre 2008
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