Il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili (quindi: snc, sas e sapa) comporta il fallimento degli stessi (c.d. fallimento in estensione) (art. 147 Legge Fall.).
Nel caso in cui quei medesimi soci siano pure soci di diversa società di persone, il fallimento non si estende a quest’ultima (art. 149 Legge Fall.), neppure quand’anche vi fosse perfetta identità nelle due compagini sociali.
Tuttavia, poiché quei soci sono esclusi di diritto ossia automaticamente da questa seconda società (art. 2288 c.c.), la curatela fallimentare ha diritto di ottenere la liquidazione delle relative quote (Corte appello Bologna, 13 febbraio 1987), richiedendo al Presidente del Tribunale la nomina di uno o più liquidatori (art. 2275 c.c.).
Si ricorda, infine, che la predetta società – a seguito dell’esclusione di tutti i suoi soci – si scioglie comunque ove non venga ricostituita la pluralità dei soci nel termine dei successivi 6 mesi (art. 2272, n. 4, c.c.).
Si ricorda, infine, che la predetta società – a seguito dell’esclusione di tutti i suoi soci – si scioglie comunque ove non venga ricostituita la pluralità dei soci nel termine dei successivi 6 mesi (art. 2272, n. 4, c.c.).
Nel caso in cui quei medesimi soci falliti siano invece soci di diversa società di capitali, la situazione è un po’ diversa. Infatti, l’esclusione del socio per suo fallimento (in quailtà di socio illimitatamente responsabile di altra società) non è automatica, ma PUO’ essere deliberata “dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea” (art. 2533 c.c.). A tal proposito, si è peraltro escluso che il Curatore fallimentare possa attivarsi, in vece dei soci falliti, per deliberare tali esclusioni (Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2003, n. 9364),
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