Il gestore di una palestra è oggettivamente responsabile per l’infortunio che dovesse subire un cliente nel corso dell’allenamento, salvo il “caso fortuito” ossia a meno che il danno dipenda da un evento del tutto imprevedibile e inevitabile (ad es. un terremoto, un incendio doloso da parte di terzi, una mancata erogazione di energia elettrica, ecc.).
Corte di Cassazione, sentenza n. 858 del 17 gennaio 2008
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