Anche nel caso di assenza di un solo giorno, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Art. 71 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’estate”), convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
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