I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli che rinuncino ad un lavoro non congruo per riprendere a studiare

I figli maggiorenni hanno diritto ad essere mantenuti fino alla loro indipendenza economica da occupazione lavorativa “congrua”, cioè adeguata alle proprie legittime aspirazioni, capacità ed aspettative rispetto al percorso formativo scelto. Di conseguenza, il reperimento di un lavoro temporaneo o comunque inadeguato, ossia che non rispecchi la formazione professionale della prole, sospende ma non fa cessare definitivamente l’obbligo di mantenimento, sicché i genitori sono nuovamente tenuti a mantenere il figlio che si dimetta da quel lavoro inadeguato per riprendere gli studi (Nel caso di specie, un giovane modenese, assunto come disossatore di prosciutti, si era dimesso per iscriversi ad un corso per parrucchiere. In considerazione di ciò, la Corte ha dichiarato la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori).
Corte di Cassazione, sentenza n. 24018 del 24 settembre 2008

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