Interruzione, riassunzione e prosecuzione del processo

Aggiornamenti all’articolo:
1) con l’entrata in vigore della L. n. 69/2009, i termini per la riassunzione e prosecuzione del processo sono ridotti a 3 mesi;
2) con l’entrata in vigore del DL n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, il periodo di sospensione feriale è ridotto al 1-31 agosto.

I casi in cui possa[1] rendersi necessario dover riassumere la causa, avanti lo stesso o altro Giudice, sono svariati[2] e statisticamente molto frequenti.

Per questo motivo, può essere di qualche utilità vedere quali siano – secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie – le modalità da osservare per la (corretta) riassunzione della causa, anche al fine di evitare che una piccola “distrazione” nella redazione dell’atto possa addirittura comportare l’estinzione del processo che si era inteso riassumere.

Ebbene, secondo l’art. 125 disp. att. c.p.c.[3], “Salvo che dalla legge sia disposto diversamente[4], la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: 1) l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; 3) il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio; 4) l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall’art. 163 bis del codice; 5) l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’art. 166 del codice; 6) l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell’art. 307 primo comma del codice, l’indicazione della data di notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l’udienza di prima comparizione e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in un’udienza di istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del Tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione. La comparsa è notificata a norma dell’art. 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente”.

Nonostante la norma in esame appaia già sufficientemente dettagliata, poiché vi è il non remoto rischio che il processo si estingua[5] qualora la parte cui spetti riassumere il giudizio non vi provveda “correttamente”[6] entro il termine perentorio stabilito caso per caso dal giudice o dalla legge, vale comunque la pena di approfondirne qualche particolare aspetto, che – per evidenti ragioni di ordine pratico – riteniamo opportuno indicare nel seguente ordine[7]:

1) Il contenuto dell’atto.

Affinché l’atto sia “idoneo” a riassumere la causa è anzitutto necessario che esso contenga la espressa manifestazione della volontà di riattivare il processo[8], poiché si ritiene che la riassunzione – più che domanda giudiziale – sia atto di mero impulso processuale[9].

Si noti che la nullità dell’atto di riassunzione per mancanza d’uno o più dei requisiti indicati nell’art. 125 cit., pur non comminata da alcuna norma di legge, può derivare dal fatto che quella mancanza renda impossibile il raggiungimento dello scopo proprio dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c. [10]. E, a tal fine, sono stati ritenuti indispensabili sia il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio, sia l’indicazione del provvedimento in forza del quale è eseguita la riassunzione, “poiché detti elementi rendono nota sia al giudice che alla controparte la volontà di riprendere il processo già iniziato e non definito”[11].

È dubbio tuttavia, se le domande ed eccezioni coltivate nella fase precedente debbano ritenersi riproposte salvo diversa manifestazione di volontà della parte, oppure debbano essere necessariamente riproposte espressamente[12]. Si segnala, comunque, che la giurisprudenza maggioritaria sembra propendere per la tesi secondo cui ai fini della validità dell’atto riassuntivo del giudizio non sia necessario che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma soltanto che sia richiamato l’atto introduttivo in base al quale è determinabile per relationem il contenuto dell’atto riassunto ed il provvedimento in virtù del quale avviene la riassunzione[13].

Si ricorda, inoltre, che l’atto di riassunzione ben può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo in tal caso l’atto di riassunzione come atto di introduzione di un giudizio ex novo[14]: ciò anche se tale ulteriore domanda sia diretta ad un nuovo soggetto originariamente estraneo al processo, “posto che la particolare funzione dell’atto riassuntivo non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche quella introduttiva di un nuovo giudizio”[15].

Infine, si ricorda che il mancato rispetto del termine minimo per comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. importa l’applicazione dell’art. 164 c.p.c., “con conseguente nullità dell’atto di riassunzione”[16]. Vale comunque la pena di ricordare che “la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell’art. 163 bis c.p.c.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre” [17].

2) La forma dell’atto.

La forma della comparsa di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c. cit. non è richiesta a pena di nullità, per cui la riassunzione della causa può ben avvenire attraverso l’atto di citazione[18] o il ricorso[19], secondo il noto principio di “conservazione degli atti processuali” (utile per inutile non vitiatur)[20]. Nel processo del lavoro, invece, l’atto deve assumere la forma del ricorso al giudice adìto, per consentire a questi la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza[21].

3) La delega al difensore.

La procura alle liti conferita per l’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione, poiché l’atto di riassunzione non ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, sicché non è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti[22]. Tuttavia, “ove la parte apponga comunque alla comparsa di riassunzione una nuova procura alle liti, essa si sostituisce a quella precedentemente conferita ed il suo eventuale vizio non è sanato dalla regolarità formale della prima procura”[23].

4) La notifica dell’atto.

L’atto di riassunzione va notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., presso il procuratore della parte già costituita[24] (salvo che la legge disponga diversamente[25]), ovvero alle parti personalmente se non costituite[26].

Quando la notifica deve farsi presso il procuratore costituito è irrilevante ai fini della validità della notificazione che detto procuratore sia o non domiciliatario, posto che il difensore è destinatario di tutti gli atti processuali recettivi per il solo fatto della nomina, senza necessità di elezione di domicilio presso di lui[27].

La notificazione alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, inficiando la regolarità del contraddittorio, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione e determina, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia ciò nonostante costituita sanando in tal mod
o la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato ai sensi dell’art. 156 c.p.c. [28].

L’art. 125 disp. Att. C.p.c., nello stabilire che l’atto di riassunzione del processo deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento anche all’art. 141 c.p.c., il quale prevede in caso di elezione di domicilio la notificazione presso il domiciliatario; pertanto è ritualmente eseguita la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di appello nei confronti della parte contumace in secondo grado presso il procuratore domiciliatario nominato nel giudizio di primo grado, essendovi equivalenza ex art. 141, co. 3, c.p.c., tra la consegna al domiciliatario e quella effettuata nelle mani proprie del destinatario[29].

Inoltre, l’atto di riassunzione del processo dev’essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale solo ove ricorra l’ipotesi di litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi alla parte la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto delle originarie controparti, delimitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri[30].

Infine, si è ritenuto che l’atto di riassunzione notificato dopo il decorso del termine, in mancanza dell’eccezione di estinzione del processo, instauri un nuovo giudizio: l’atto riassuntivo tardivamente notificato, infatti, può valere come atto introduttivo di un giudizio nuovo se abbia i requisiti di forma e di sostanza e sia stato personalmente notificato alla parte[31]. Il processo – sebbene estinto di diritto – può tuttavia rivivere se, essendo di fatto proseguito (per il mancato rilievo dell’estinzione), la parte interessata all’estinzione stessa non abbia eccepito la (già avvenuta) estinzione prima di ogni altra sua difesa[32].

5) L’iscrizione a ruolo.

Poiché la riassunzione determina generalmente la prosecuzione di un processo già pendente[33], l’iscrizione a ruolo non è necessaria, salvo ovviamente il caso in cui muti l’organo giudicante (ad es., causa originariamente instaurata davanti al Giudice di Pace e poi riassunta avanti al Tribunale, competente per valore)[34].

6) La costituzione del convenuto/resistente in riassunzione.

In caso di riassunzione del processo, anzitutto, la parte che si è assunto tale onere viene a trovarsi nella stessa posizione in cui, nella originaria vocativo in jus, si trovava l’attore o l’appellante; cosicché, se il processo venga riassunto dal convenuto/appellato, i termini rispettivi da osservare per la costituzione delle parti si presentano invertiti e l’attore/appellante dovrà costituirsi nel termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. e non in quello previsto dall’art. 165 c.p.c. [35]

La riassunzione del processo, inoltre, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa[36], ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell’originario rapporto[37].

7) La mancata riassunzione.

Ove il processo non fosse riassunto, la parte sarebbe libera di proporre ex novo la domanda in un nuovo processo, senza che sia necessaria la previa declaratoria dell’estinzione del precedente processo[38]. L’estinzione del processo, infatti, non estingue l’azione[39], per cui – salvo il sopravvenire della prescrizione il cui termine decorre dall’estinzione del processo – l’azione per far valere quel diritto può essere riproposta con l’introduzione di un altro processo[40]. Pertanto, trascorso inutilmente il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice per la riassunzione, l’atto di riassunzione comunque notificato oltre i termini stabiliti può tuttavia valere come atto introduttivo di un nuovo giudizio[41].

L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa[42]. L’eccezione di estinzione è un’eccezione processuale in senso stretto e come tale può essere sollevata solo dalle parti, non può essere rilevata ex officio dal giudice[43] e non può essere sollevata per la prima volta in appello[44] ancorché la parte che la solleva sia stata contumace in primo grado[45].

8) Il termine per la riassunzione in caso di interruzione dovuta a Fallimento.

Secondo la recente Cass. SSUU n. 7443 del 20 marzo 2008, il termine semestrale per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto (nella specie, per intervenuto fallimento) decorre dalla dichiarazione in udienza (o notificazione) dell’evento interruttivo, e non dal momento in cui l’interruzione è dichiarata dal giudice (come invece ritiene la giurisprudenza minoritaria che le sezioni unite hanno appunto voluto definitivamente sconfessare).

La sentenza (e relativa massima come sopra riportata) si riferisce ad un giudizio instaurato in primo grado nel 1989 (!) ed è pubblicata su Guida al diritto n. 17/08 pag. 54 e ss.

In un passaggio della motivazione, la Corte – seppur tra parentesi – precisa che il sopra riportato principio di diritto vale “(fino alla modifica dell’art. 43 l.fall. ad opera dell’art. 41 del d.lgs. 5/06 che prevede invece l’interruzione automatica del processo a seguito dell’apertura del fallimento)”.

Pertanto, per i ricorsi per dichiarazione di fallimento (accolti) depositati dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06), l’interruzione della causa per fallimento della parte avviene automaticamente sicché il processo deve essere riassunto/proseguito entro 6 mesi dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ossia – visti i tempi dei rinvii nel processo civile – anche molto prima della prima udienza del processo (già interrotto).

A quest’ultimo proposito, potrebbe invero sostenersi che l’art. 43 l.fall. nuovo testo introduca un fenomeno identico alla morte del procuratore, anch’essa causa di interruzione automatica, sicché il decorso del predetto termine semestrale non possa essere fatto decorrere dall’evento interruttivo, ma dalla sua conoscenza legale, pena la lesione del diritto di difesa delle parti. Tuttavia, temo che una siffatta interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 l.fall di per sè sola non basti, visto che per casi analoghi (interruzione dovuta a morte della parte o a morte/radiazione del procuratore) è dovuta espressamente intervenire per due volte la Corte Costituzionale (pronunce n. 159/1971 e n. 139/67) che ha appunto dichiarato incostituzionale l’art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la riassunzione/prosecuzione del processo interrotto dagli eventi contemplati negli articoli 299-300 (morte della parte) e 301 (morte/radiazione del procuratore) c.p.c. anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza legale. Pertanto, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, sarebbe forse necessaria necessaria una terza pronuncia del Giudice delle Leggi che appunto dichiari espressamente incostituzionale l’art. 305 c.p.c. con riferimento al computo del termine di cui all’art. 43 Legge Fallimentare. Del resto, se si ritenesse che per il Giudice questa terza pronuncia costituzionale non sia necessaria potendo farsi ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, non si capisce perché allora la Corte abbia già dovuto espressamente pronunciarne l’incostituzionalità due volte. Insomma, l’esistenza stessa della seconda pronuncia della corte Cost. giustific
a e rende necessaria l’eventuale pronuncia di una terza con riferimento all’art. 43 L. Fall., perché se quest’ultima pronuncia non fosse necessaria lo sarebbe stata anche la seconda per le medesime ragioni.

[1] Come vedremo, l’impiego di tale verbo non è casuale, essendo infatti rimesso alla volontà della parte che vi abbia interesse l’onere di riassumere la causa nei termini, pena l’estinzione del processo. Sul concetto di “onere nel processo”, v. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, vol. I.

[2] Senza pretese di esaustività, cfr.. le ipotesi di riassunzione contemplate dagli artt. 34 c.p.c., 35 c.p.c., 36 c.p.c., 38 c.p.c., 39 c.p.c., 40 c.p.c., 45 c.p.c., 50 c.p.c., 54 c.p.c., 299 c.p.c., 300 c.p.c., 301 c.p.c., 303 c.p.c., 353 c.p.c., 354 c.p.c., 367 c.p.c., 368 c.p.c., 391 bis c.p.c., 392 c.p.c., 512 c.p.c., 548 c.p.c., 616 c.p.c., 619 c.p.c., 627 c.p.c., 630 c.p.c. Per una ipotesi contemplata al di fuori del codice di rito, v. l’art. 7 L. 218/1995.

[3] Si ritiene che tale norma abbia portata generale: cfr., per tutte, Cass. 1° dicembre 1998 n. 12191.

[4] V., ad es., art. 392, co. 2, c.p.c.

[5] V. art. 307, co. 3, c.p.c.

[6] Cfr., per tutte, Cass. 25 gennaio 1989 n. 410.

[7] Sulle considerazioni che seguono v. Vaccarella, Codice di procedura civile commentato, Libro I, UTET, pag. 515 e ss., nonché Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, vol. II, pag. 329 e ss.

[8] Cass. 25 ottobre 1994 n. 8752.

[9] V., in giurisprudenza, Cass. 4 dicembre 1981 n. 6438 e, in dottrina, Andrioli, diritto processuale civile, Vol. I, pag. 147.

[10] Cass. 2 marzo 1990 n. 1655.

[11] Cass. 1° marzo 1984 n. 1440; Cass. 14 maggio 1981 n. 3194; Tribunale Milano 5 giugno 1989.

[12] Secondo Vaccarella, Codice di procedura civile commentato, Libro I, UTET, pag. 516, non è necessaria la espressa riproposizione; contra Cass. 9 dicembre 1992 n. 13026, che la ha invece ritenuta indispensabile.

[13] Cass. 21 giugno 1999 n. 6255; Cass. 27 dicembre 1996 n. 11503; Cass. 8 agosto 1991 n. 8650; Cass. 1° marzo 1984 n. 1440; Cass. 8 gennaio 1982 n. 72; Cass. 10 febbraio 1981 n. 841; Corte dei Conti, Regione Trentino Alto Adige, Sez. Giur., 14 gennaio 1998 n. 1.

[14] Cass. 3 ottobre 1997 n. 9671.

[15] Cass. 16 aprile 1991 n. 4045.

[16] Cass. 15 giugno 1999 n. 5941. Si è comunque ritenuto che, in caso di riassunzione con ricorso (v. oltre), non vi è alcuna necessità di osservare i termini minimi di comparizione a garanzia del diritto di difesa di controparte, essendo in tal caso rimessa al prudente apprezzamento del giudice la determinazione dei tempi iniziali di ripresa del processo, in relazione alle specifiche situazioni di fatto: Cass. 18 giugno 1992 n. 7488, nonché Tribunale Nuoro 15 ottobre 1997.

[17] V., sul punto, Cass. 15 giugno 1999 n. 5941, nonché Cass. 3 giugno 1999 n. 5435.

[18] Cfr., per tutte, Cassazione 18 settembre 1992 n. 10692.

[19] V. Cass. 20 marzo 1991 n. 2955, secondo cui “nel caso di riassunzione effettuata con ricorso anziché con comparsa, la diversa forma prescelta non comporta nullità ove il ricorso contenga tutti gli elementi previsti dall’art. 125 disp. Att. C.p.c. e venga tempestivamente notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza”.

[20] Cass. 1° settembre 1995 n. 9217. Per alcune riflessioni sull’art. 156 c.p.c. in tema di nullità degli atti processuali, v. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. I, pag. 420 e ss.

[21] Cass. 7 febbraio 1998 n. 1308; Cass. 18 giugno 1992 n. 7488; Cass. 9 novembre 1981 n. 5918; Tribunale Nuoro 15 ottobre 1997.

[22] Cass. 16 aprile 1991 n. 4045; Cass. 11 agosto 1987 n. 6888; Cass. 12 maggio 1979 n. 2745.

[23] Tribunale di Roma 25 novembre 1999.

[24] Cass. 7 maggio 1999 n. 4602, secondo cui “per stabilire la validità della notifica non rileva il domicilio eletto dalla parte, bensì del suo procuratore. Cfr., inoltre, Cass. 29 maggio 1990 n. 5018, nonché Cass. 10 gennaio 1975 n. 83, secondo cui ove l’atto di riassunzione venga notificato alla parte personalmente anziché al procuratore costituito, il conseguente vizio è sanato con la costituzione della parte.

[25] È il caso dell’art. 392 c.p.c.: cfr. Cass. 9 maggio 1994 n. 4475.

[26] Cfr., sul punto, Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. II, pag. 326.

[27] Cass. 9 maggio 1994 n. 4475.

[28] Cass. 5 maggio 1999 n. 4456; Cass. 20 aprile 1990 n. 3308; Cass. 16 gennaio 1990 n. 153.

[29] Cass. 3 febbraio 1997 n. 988; Cass., SS.UU., 1° dicembre 1994 n. 10245, Cass.23 gennaio 1988 n. 571. Contra Cass. 9 novembre 1981 n. 5918; Cass. 10 gennaio 1981 n. 219.

[30] Cass. 28 luglio 1987 n. 6530.

[31] Cfr. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. II, pag. 327, secondo cui l’atto di riassunzione “differisce da un atto di citazione solo in quanto contiene il richiamo all’atto introduttivo del giudizio e la indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione o della data di notificazione non eseguita dalla costituzione”.

[32] Cass. 4 novembre 1986 n. 6451.

[33] Cass. 2 dicembre 1998 n. 12209.

[34] Vaccarella, Codice di procedura civile commentato, Libro I, UTET, pag. 516.

[35] Cass. 21 dicembre 1987 n. 9524.

[36] Cass. 30 luglio 1996 n. 6867; Cass. 21 dicembre 1987 n. 9524. In dottrina, Vaccarella, Codice di procedura civile commentato, Libro I, UTET, pag. 516. Contra Cass. 28 ottobre 1994 n. 8917, secondo cui “la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto ‘continua’ e che le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale”.

[37] Cass. 30 luglio 1996 n. 6867.

[38] Si noti, infatti, che il provvedimento con cui il giudice dichiara l’estinzione del processo, “si limita a dare atto a posteriori di un fenomeno che si è già verificato di diritto ed i cui effetti si sono già prodotti: è quindi un provvedimento dichiarativo ad efficacia retroattiva o ex tunc”, ancorché sia pure possibile la “reviviscenza del processo, nel senso che il processo stesso – sebbene estinto di diritto – può tuttavia rivivere se, essendo di fatto proseguito (per il mancato rilievo dell’estinzione) la parte interessata alla estinzione stessa non abbia eccepito la (già avvenuta) estinzione prima di ogni altra sua difesa” (Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. II, pagg. 328-329).

[39] V. Art. 310 c.p.c.

[40] Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Vol. II, pagg. 331.

[41] Cass. 4 novembre 1986 n. 6451.

[42] V. Art. 307, co. 4, c.p.c.

[43] Cass. 27 maggio 1987 n. 4725.

[44] Cass. 9 giugno 1987 n. 5021; Cass. 6 dicembre 1985 n. 6136.

[45] Cass. 3 luglio 1984 n. 3905; Cass. 10 dicembre 1986 n. 7338.

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