Tuttavia, il predetto “terzo comma” (nel frattempo divenuto quarto per l’aggiunta di un ulteriore comma dopo il secondo ad opera della lettera a dello stesso art. 45 co. 18 cit.) non contiene la parola «terzo» che si intenderebbe sostituire con la parola «quarto».
La parola «terzo» è infatti contenuta nel quarto comma (nel frattempo divenuto quinto per l’aggiunta di cui sopra ex lettera a cit.).
Errori del genere non sono rari (si pensi alla vicenda dell’abrogazione della L. n. 990/1969, riassunta nella tre note in calce a questo articolo).
E, tutto sommato, la frequenza statistica di tali errori li rende, in un certo senso, normali.
Attendiamo quindi con ansia il correttivo del correttivo, e buon lavoro a tutti.
0 Comment