FATAL ERROR!

Nel preparare il quadro sinottico delle riforme al processo civile apportate dal Disegno di legge N. 1082-B (approvato in via definitiva dal Senato il 26 maggio scorso), ho notato che secondo l’art. 45, comma 18, lettera b, del citato Disegno di legge, “All’articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».”

Tuttavia, il predetto “terzo comma” (nel frattempo divenuto quarto per l’aggiunta di un ulteriore comma dopo il secondo ad opera della lettera a dello stesso art. 45 co. 18 cit.) non contiene la parola «terzo» che si intenderebbe sostituire con la parola «quarto».

La parola «terzo» è infatti contenuta nel quarto comma (nel frattempo divenuto quinto per l’aggiunta di cui sopra ex lettera a cit.).

Errori del genere non sono rari (si pensi alla vicenda dell’abrogazione della L. n. 990/1969, riassunta nella tre note in calce a questo articolo).

E, tutto sommato, la frequenza statistica di tali errori li rende, in un certo senso, normali.

Attendiamo quindi con ansia il correttivo del correttivo, e buon lavoro a tutti.

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