Decreto sicurezza: giro di vite sugli skateboard

Sconfessando la Giurisprudenza che si era andata consolidando nel corso di questi ultimi anni, il ddl “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (approvato in via definitiva dal Senato il 2 luglio 2009 ed attualmente in attesa di pubblicazione in G.U.) ha introdotto, nel nuovo Codice della Strada, il nuovissimo art. 219 bis, secondo cui la sanzione accessoria della sospensione/ritiro/revoca della patente (con relativa decurtazione punti) deve essere comminata anche quando l’infrazione sia commessa conducendo veicoli per la cui guida non è richiesta alcuna abilitazione, ossia, secondo l’esaustivo e puntuale elenco dell’art. 47 Cod. Stradale,  la classica bicicletta (che però il Codice chiama ancora velocipide), o un “veicolo a braccia” o “a trazione animale“, oppure una “slitta” (anche se non se ne vedono molte) o magari un “veicolo con caratteristiche atipiche” (categoria di chiusura del sistema, tra cui non escludo che rientri anche il pericolosissimo Skateboard).

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