Sconfessando la Giurisprudenza che si era andata consolidando nel corso di questi ultimi anni, il ddl “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (approvato in via definitiva dal Senato il 2 luglio 2009 ed attualmente in attesa di pubblicazione in G.U.) ha introdotto, nel nuovo Codice della Strada, il nuovissimo art. 219 bis, secondo cui la sanzione accessoria della sospensione/ritiro/revoca della patente (con relativa decurtazione punti) deve essere comminata anche quando l’infrazione sia commessa conducendo veicoli per la cui guida non è richiesta alcuna abilitazione, ossia, secondo l’esaustivo e puntuale elenco dell’art. 47 Cod. Stradale, la classica bicicletta (che però il Codice chiama ancora velocipide), o un “veicolo a braccia” o “a trazione animale“, oppure una “slitta” (anche se non se ne vedono molte) o magari un “veicolo con caratteristiche atipiche” (categoria di chiusura del sistema, tra cui non escludo che rientri anche il pericolosissimo Skateboard).
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