Illeciti i "parcheggi rosa"

Cartello ROSA_BolognaDa un po’ di tempo a questa parte, nei parcheggi delle città, sono sempre più frequenti gli spazi delimitati da strisce rosa, con cartelli che indicano che quel tipo di parcheggio dovrebbe essere lasciato libero per le donne, gravide o meno.
Ebbene, sono ovviamente irregolari sia i cartelli, sia la relativa segnaletica orizzontale, per le ragioni qui di seguito indicate. […]
 
Infatti, ai sensi dell’art. 38 del codice della strada, confermato per i cartelli verticali dall’art. 39, comma 2, forma e dimensioni, colori e simboli dei segnali verticali (cartelli) sono disciplinati dal regolamento di esecuzione del Codice, emanato con DPR 495/1992, che prescrive tutte le caratteristiche tecniche dei segnali e dei cartelli in particolare.

Quando la sosta è consentita solo a determinate categorie di utenti, il cartello che deve essere apposto è un divieto di sosta, accompagnato da un pannello integrativo, disciplinato per forma, dimensioni e contenuto dallo stesso regolamento con tanto di disegno (pannello integrativo figura II, 79/c), che rechi l’indicazione delle categorie di utenti esentati dal divieto, come nella figura qui sotto:

divieto di sosta
I cartelli -per così dire- “rosa” non trovano alcun riscontro nel codice della strada e nel regolamento di attuazione.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riguardo alla segnaletica orizzontale.
In linea generale, i segnali orizzontali possono essere disegnati solo nei seguenti colori, ai sensi dell’art. 137, co. V, reg. c.d.s.: bianco, giallo, azzurro, giallo alternato con il nero. Più specificamente, gli stalli di sosta, ai sensi del terzo comma dell’art. 149 del regolamento, possono essere solo di colore bianco (per gli stalli di sosta non a pagamento), azzurro (per gli stalli di sosta a pagamento), giallo per gli stalli di sosta riservati.
Stalli di sosta di colore rosa non sono quindi previsti né consentiti.

Noto, a beneficio di chi spetti osservare e far osservare le norme, che l’art. 45, comma I, del codice della strada proibisce la fabbricazione e l’utilizzo di segnaletica stradale diversa da quella prescritta dal codice stesso o dal regolamento; e che lo stesso art. 45, al comma VII, prevede per la violazione del comma I la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 343,35 ad un massimo di Euro 1376,55.

Il tutto a tacere dalla pratica impossibilità di accertare, in assenza della conducente – o anche alla sua presenza in caso di addotta gravidanza in stadio iniziale – l’eventuale violazione del divieto virtuale.

In definitiva, i cartelli apposti e la segnaletica rosa possono tutt’al più fungere da meri –ancorché, come detto, illeciti– richiami al senso civico individuale, e non assurgono al rango di comandi aventi valenza giuridica, non essendo possibile, a causa delle molteplici irregolarità in essi riscontrabili, farli rispettare coattivamente o anche soltanto sanzionare chi li dovesse violare.

Related Articles

0 Comment