Notifiche in proprio: il TAR Piemonte torna sul "luogo del delitto"

Con sentenza n. 2219 del 11/08/2009, il TAR Piemonte ribadisce quanto precedentemente già affermato dallo stesso Tribunale con sentenza n. 1018 del 10/04/2009, ossia che “le notifiche effettuate in proprio ai sensi della L. 53/1994 si perfezionano, anche per il notificante, soltanto con la ricezione del plico da parte del destinatario e non al momento della mera spedizione dello stesso“.
Secondo quanto si desume dagli argomenti esposti in motivazione, l’accennato momento perfezionativo dipende dal fatto che all’avvocato è attribuito il “privilegio” di poter notificare in proprio, così “evitando di dover sottostare agli orari di chiusura mattutina degli Ufficiali giudiziari”.
NOTA:
Per l’opposta tesi, cfr. Trib. Modena, Giud. Dott. Cigarini R., sentenza n. 4093 del 6 maggio 2009, secondo cui “La notifica a mezzo posta effettuata in proprio dall’avvocato (L. n. 53/1994) si perfeziona, per il notificante, al momento dell’affidamento del plico alle poste e non con la sua ricezione da parte del destinatario, esattamente come avviene nel caso di notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario”.
Ad abundantiam, si segnala che la citata decisione di TAR Piemonte è stata poi cassata da Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010 (FONTE).

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