Ora, se -come lascerebbe intendere la rubrica dell’articolo in questione- tale precetto si riferisse proprio e solo alla “testimonianza dell’avvocato”, a quest’ultimo sarebbe in tal modo fatto deontologico divieto di testimoniare tout court, essendogli difatti così precluso di rendere il filmografico impegno di dire tutta la verità niente altro che la verità: il “mai” di quel comma (rectius: canone) non lascerebbe infatti spazio ad altre ipotesi interpretative.
Se, invece, quel precetto deontologico riguardasse le affermazioni contenute negli atti di parte, potrebbe allora ritenersi che l’avvocato non possa sostenere alcuna tesi difensiva, né contestare la veridicità di quella avversaria, poiché -nel sottoscrivere l’atto giudiziario- l’avvocato assume la paternità tanto dell’una (affermazione) quanto dell’altra (negazione), giacché affermare o negare, peraltro in modo diretto e senza ricorrere a formule dubitative (ossia: non “il mio cliente ritiene di essere innocente” ma “il mio cliente è innocente”), significa “impegnare” lato sensu la propria parola.
In altri termini, l’avvocato può quindi liberamente dire in giudizio le più incredibili falsità(2), affermandole come vere, purché non giuri sul proprio onore(3) che lo siano davvero.
(1) Per una ricostruzione storica dell’istituto, cfr. Zuccotti F., Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico – Elementi per uno studio comparatistico.
(2) Secondo l’art. 88 cpc, “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”. Tuttavia, “il generico dovere di cui alla norma in esame fu sostituito, nella formulazione definitiva del codice, all’obbligo di dire la verità che il progetto Solmi aveva sancito per parti e difensori con la previsione di una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza” (Rossi M.L., Il comportamento delle parti nel processo – Contegno e responsabilità, pag. 5)
(3) Per una equiparazione tra “giurare” e “impegnare la parola”, cfr. la Costituzione degli Stati Uniti d’America (17 settembre 1787), ove è previsto che “Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d’onore: “Giuro, (o affermo) solennemente che adempierò con fedeltà all’ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.
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