Secondo un primo orientamento, anche recente e comunque maggioritario (Trib. Modena, Giud. Dott. Pagliani G., 24 settembre 2008, Trib. Modena, Giud. Rel. Dott. Farolfi A., 30 gennaio 2008, Trib. Modena, Giud. Dott. Rovatti A., sentenza n. 445 del 27 marzo 2009), “In caso di estinzione di persone giuridiche, il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo invece necessario l’esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, i processi pendenti”.
Invece, secondo altro orientamento (Trib. Modena, Giud. Dott. Cifarelli M., 22 marzo 2007), la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina ipso facto l’estinzione, sebbene non siano ancora definiti tutti i rapporti giuridici pendenti (si noti inoltre che, secondo Corte di Cassazione n. 25192 del 12 novembre 2008, tale ultimo principio vale anche con riferimento alle società di persone, e non solo di capitali).
Tale contrasto interpretativo, che ovviamente non è solo locale, è stato appena rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione (18159/05 Ric.)
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