La sottoscrizione è elemento essenziale delle scritture private (art. 2702 cc) alle quali, in mancanza, non può riconoscersi alcun valore giuridico formale, ancorché, pur redatte di pugno dalla parte contro cui si voglia farle valere, questa non ne abbia impugnato la provenienza.
Sica S., Atti che devono farsi per iscritto, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Art. 1350, pag. 81 e ss.
Sica S., Atti che devono farsi per iscritto, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Art. 1350, pag. 81 e ss.
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