Gemelli diversi

Due distinte leggi (la n. 99/2009 e la n. 116/2009), entrate in vigore entrambe il medesimo giorno (il 15/08/2009), hanno contemporaneamente introdotto nel d.lgs. 231/2001 un articolo numerato allo stesso modo (il 25-novies) ma dal contenuto diverso(*)(**).
Ora, non potendo applicarsi alcun criterio di prevalenza di una legge sull’altra (perché entrate in vigore lo stesso giorno, perché entrambe dotate della medesima forza, perché non vi sono rapporti di specialità tra le due fattispecie previste), ne consegue che il d.lgs. n. 231/01 cit. ha ora ben due ma differenti articoli 25-novies.
Be’, straordinario.
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(*) Art. 25-novies come introdotto dalla Legge n. 99/2009
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
(**) Art. 25-novies come introdotto dalla Legge n. 116/2009
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

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