La professione di avvocato presenta caratteri peculiari tali da giustificarne una disciplina giuridica differenziata di non irragionevole favore, come ad esempio quella di cui all’art. 637, co. 3, cpc, nella parte in cui consente al predetto professionista di proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo è iscritto (J.R.).
0 Comment