Recupero del credito e codice deontologico: quando il dovere di colleganza prevale su quello di difesa

La previa lettera informativa all’avvocato di controparte costituisce presupposto deontologico per la riscossione in executivis di un credito, relativamente modesto, sebbene accertato da pronunzia giurisdizionale (massima non ufficiale – J.R.).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27214 del 23 dicembre 2009
NOTA:
Dal principio di cui in massima consegue, probabilmente, l’addebito degli onorari di redazione di tale lettera al cliente e, di conseguenza, alla controparte ex artt. 1224 cpv e 1225 c.c. nonché ex art. 6 dlgs 231/02 (laddove il credito accertato nella pronuncia giurisdizionale si riferisca ad una transazione commerciale).
 
Si ringrazia l’Avv. Francesco Tessari del Foro di Firenze per la cortese segnalazione.

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