La previa lettera informativa all’avvocato di controparte costituisce presupposto deontologico per la riscossione in executivis di un credito, relativamente modesto, sebbene accertato da pronunzia giurisdizionale (massima non ufficiale – J.R.).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27214 del 23 dicembre 2009
NOTA:
Dal principio di cui in massima consegue, probabilmente, l’addebito degli onorari di redazione di tale lettera al cliente e, di conseguenza, alla controparte ex artt. 1224 cpv e 1225 c.c. nonché ex art. 6 dlgs 231/02 (laddove il credito accertato nella pronuncia giurisdizionale si riferisca ad una transazione commerciale).
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27214 del 23 dicembre 2009
NOTA:
Dal principio di cui in massima consegue, probabilmente, l’addebito degli onorari di redazione di tale lettera al cliente e, di conseguenza, alla controparte ex artt. 1224 cpv e 1225 c.c. nonché ex art. 6 dlgs 231/02 (laddove il credito accertato nella pronuncia giurisdizionale si riferisca ad una transazione commerciale).
Si ringrazia l’Avv. Francesco Tessari del Foro di Firenze per la cortese segnalazione.
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