Nel formulario, accessibile dall’omonima voce di menu presente nella toolbar del sito, è stato inserito il fac simile di nomina a sostituto processuale(*).
(*)Note:
1) Sotto la propria responsabilità, l’avvocato può procedere alla nomina di un avvocato che lo sostitutisca nel processo (Art. 9 r.d.l. n. 1578/1933 – Ordinamento delle professioni di avvocato [e procuratore]);
2) L’avvocato può provvedere alla nomina di propri sostituti processuali anche in assenza di apposita autorizzazione nella procura alle liti conferitagli dal cliente, stante l’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (Cassazione civile , sez. III, 28 aprile 1981, n. 2587);
3) La delega di sostituzione per i singoli atti di causa prevista dall’art. 9, secondo cpv., r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 deve risultare di volta in volta da atto scritto, costituendo la forma scritta un requisito essenziale per la validità della delega stessa e degli atti processuali posti in essere dall’avvocato delegato (Cassazione civile , sez. III, 27 giugno 1990, n. 6541);
4) La nullità di cui al numero che precede è rilevabile d’ufficio (Cassazione civile , sez. I, 15 marzo 1994, n. 2458).
3) La delega di sostituzione per i singoli atti di causa prevista dall’art. 9, secondo cpv., r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 deve risultare di volta in volta da atto scritto, costituendo la forma scritta un requisito essenziale per la validità della delega stessa e degli atti processuali posti in essere dall’avvocato delegato (Cassazione civile , sez. III, 27 giugno 1990, n. 6541);
4) La nullità di cui al numero che precede è rilevabile d’ufficio (Cassazione civile , sez. I, 15 marzo 1994, n. 2458).
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